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AS 2023 704

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (OEMas)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell’effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

Art. 5 Effettivi consentiti

1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.

2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numero 2.1.5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.

Art. 21

Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all’articolo 4 soltanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr