AS 2023 704
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (OEMas)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:
Art. 4 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali
Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell’effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.
Art. 5 Effettivi consentiti
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.
2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l’allegato 1 numero 2.1.5 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti.
Art. 21
Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all’articolo 4 soltanto se l’UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell’articolo 5, 10 o 12.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |