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AS 2023 706

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 e 4

3 Le persone soggette all’obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.

4 Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati sull’uscita di un animale secondo l’allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE2.

Art. 33 Accesso ai propri dati

Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati che lo concernono:

  • a. nome e indirizzo;

  • b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;

  • c. relazione postale o bancaria;

  • d. indirizzo di posta elettronica.

Art. 35

Abrogato

Art. 36 cpv. 1 lett. b

1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:

  • b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nella propria azienda detentrice di animali.

Art. 38a Accesso con consenso della persona interessata

1 Chi dispone del consenso del detentore di animali può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati, esclusi quelli concernenti gli equidi:

  • a. dati concernenti il detentore di animali;

  • b. dati concernenti l’azienda detentrice di animali;

  • c. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di animali;

  • d. dati concernenti gli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di animali.

2 Chi dispone del consenso del proprietario di equidi può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati:

  • a. dati concernenti il proprietario;

  • b. dati concernenti gli equidi di proprietà della persona interessata.

3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso vengono mantenute le possibilità di accesso di cui all’articolo 38b.

Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero d’identificazione o il numero di microchip

1 Chi dispone del numero BDTA di un’azienda detentrice di animali può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale azienda detentrice di animali:

  • a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale;

  • b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD;

  • c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.

2 Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:

  • a. storia dell’animale;

  • b. informazioni dettagliate relative all’animale;

  • c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;

  • d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;

  • e. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet4.

3 Le persone che intendono consultare e utilizzare i dati acquisiscono personalmente i numeri BDTA delle aziende detentrici di animali nonché i numeri d’identificazione e i numeri di microchip degli animali.

Art. 39 Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica

1 Su richiesta senza consenso degli interessati, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG.

2 Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.

Art. 54 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

II

L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 5

5 Consegna di dati

  • Elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti in un’azienda detentrice di animali: costi forfettari per anno civile, azienda detentrice di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l’importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile:

3.00

N. 6

6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati

  • Registrazione di un destinatario dei dati secondo gli articoli 38a e 39:

250.00

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 Gli articoli 35 e 38a nonché l’allegato 2 numero 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

1° novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr