AS 2023 706
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 novembre 20211 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 3 e 4
3 Le persone soggette all’obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto a Identitas AG la rettifica dei dati che hanno trasmesso.
4 Terze persone possono chiedere una rettifica a Identitas AG solo per dati sull’uscita di un animale secondo l’allegato 1 numero 1 lettera d nonché numero 2 lettera d. A tal fine devono presentare i certificati d’accompagnamento di cui all’articolo 12 OFE2.
Art. 33 Accesso ai propri dati
Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati che lo concernono:
a. nome e indirizzo;
b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
c. relazione postale o bancaria;
d. indirizzo di posta elettronica.
Art. 35
Abrogato
Art. 36 cpv. 1 lett. b
1 I detentori di animali possono consultare e utilizzare i seguenti dati:
b. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti o sono stati tenuti nella propria azienda detentrice di animali.
Art. 38a Accesso con consenso della persona interessata
1 Chi dispone del consenso del detentore di animali può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati, esclusi quelli concernenti gli equidi:
a. dati concernenti il detentore di animali;
b. dati concernenti l’azienda detentrice di animali;
c. elenco dei numeri d’identificazione degli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di animali;
d. dati concernenti gli animali che sono tenuti nell’azienda detentrice di animali.
2 Chi dispone del consenso del proprietario di equidi può consultare e utilizzare per lo scopo del trattamento indicato i seguenti dati:
a. dati concernenti il proprietario;
b. dati concernenti gli equidi di proprietà della persona interessata.
3 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso vengono mantenute le possibilità di accesso di cui all’articolo 38b.
Art. 38b Accesso mediante il numero BDTA, il numero d’identificazione o il numero di microchip
1 Chi dispone del numero BDTA di un’azienda detentrice di animali può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale azienda detentrice di animali:
a. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm): l’appartenenza territoriale;
b. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, di bufali o di bisonti: lo stato BVD;
c. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.
2 Chi dispone del numero d’identificazione o del numero di microchip di un animale può consultare e utilizzare senza il consenso della persona interessata i seguenti dati concernenti tale animale:
a. storia dell’animale;
b. informazioni dettagliate relative all’animale;
c. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;
d. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita;
e. per gli equidi: lo scopo d’utilizzo giusta l’articolo 15 OMVet4.
3 Le persone che intendono consultare e utilizzare i dati acquisiscono personalmente i numeri BDTA delle aziende detentrici di animali nonché i numeri d’identificazione e i numeri di microchip degli animali.
Art. 39 Accesso su richiesta a fini zootecnici o di ricerca scientifica
1 Su richiesta senza consenso degli interessati, Identitas AG può autorizzare terzi a consultare e utilizzare tutti i dati della BDTA a fini zootecnici o di ricerca scientifica. Decide d’intesa con l’UFAG.
2 Se la domanda comprende dati non anonimizzati o se attraverso tutti i dati disponibili è possibile risalire a persone interessate, Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all’UFAG prima della firma.
Art. 54 cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 5
5 Consegna di dati | |
| 3.00 |
N. 6
6 Registrazione di nuovi destinatari dei dati | |
| 250.00 |
III
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2 Gli articoli 35 e 38a nonché l’allegato 2 numero 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
1° novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |