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AS 2023 71

Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 25 lett. e

25 L’articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

  • e. agli scambi, all’intermediazione e al trasporto di prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa caricati su una nave nel porto di carico prima del 15 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima dell’11 aprile 2023 e il cui prezzo di acquisto supera il limite massimo fissato nell’allegato 28.

II

1 Gli allegati 8 e 252 sono modificati.

2 L’allegato 28 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2023 alle ore 18.003.

15 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b nonché art. 35 cpv. 25 lett. c–e)

Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi

Voce di tariffa doganale

Designazione

Prezzo al barile (USD)

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

destinati a essere utilizzati come carburante

2710 12 11

Benzina e sue frazioni

100

2710 12 12

White spirit

100

2710 12 19

Altri

100

destinati ad altri usi

2710 12 91

Benzina e sue frazioni

45

2710 12 92

White spirit

45

2710 12 99

Altri

45

2710 19

Altri

destinati a essere utilizzati come carburante

2710 19 11

Petrolio

100

2710 19 12

Olio diesel

100

2710 19 19

Altri

100

destinati ad altri usi

2710 19 91

Petrolio

100

2710 19 92

Oli per il riscaldamento

45

2710 19 93

Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, non miscelati

45

2710 19 94

Distillati di oli minerali di cui meno del 20 % in volume distilla prima di 300 °C, miscelati

45

2710 19 95

Grassi minerali lubrificanti

45

2710 19 99

Altri distillati e prodotti

45

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli

2710 20 10

Destinati a essere utilizzati come carburante

100

2710 20 90

Destinati ad altri usi

45

Residui di oli

2710 91 00

Contenenti dei difenili policlorurati (PCB), dei trifenili policlorurati (PCT) o dei difenili polibromati (PBB)

45

2710 99 00

Altri

45