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AS 2023 712

Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 febbraio 20221 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF) è modificata come segue:

Art. 19a Trattamento dei dati

1 Nell’ambito dell’assegnazione delle borse di studio, la SEFRI può accedere per via elettronica ai relativi dossier di candidatura.

2 A tal fine tratta i seguenti dati personali del candidato:

  • a. cognome e nome;

  • b. luogo d’origine;

  • c. indirizzo;

  • d. numero di telefono e indirizzo e-mail;

  • e. sesso;

  • f. data di nascita;

  • g. nazionalità;

  • h. lingua di corrispondenza;

  • i. numero di passaporto;

  • j. coordinate bancarie per il versamento dei sussidi;

  • k. percorso scolastico e professionale;

  • l. titoli di formazione e titolo accademico;

  • m. soggiorni di ricerca e soggiorni all’estero;

  • n. lettere di motivazione e di raccomandazione;

  • o. istituto universitario con indirizzo di studio e anno accademico.

3 Per quanto riguarda le lettere di raccomandazione, tratta i seguenti dati personali delle persone indicate come referenza:

  • a. cognome e nome;

  • b. titolo accademico;

  • c. indirizzo e-mail;

  • d. datore di lavoro;

  • e. rapporto della persona indicata come referenza con il candidato.

Art. 19b Conservazione e cancellazione dei dati

1 I dati sono resi anonimi o cancellati cinque anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso il Collegio d’Europa e dieci anni dopo la decisione di assegnazione di una borsa di studio presso l’IUE.

2 Ai fini della valutazione dell’efficacia della misura, il cognome, il nome, la lingua di corrispondenza, l’indirizzo e-mail nonché l’istituto universitario con l’indirizzo di studio e l’anno accademico possono essere conservati fino a un massimo di 20 anni.

Art. 22, rubrica e cpv. 4

Sussidi agli istituti e tasse universitarie

4 Il sussidio destinato all’IUE è calcolato sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Il calcolo si fonda su una tassa universitaria forfettaria di 12 000 euro per ogni borsista. L’importo delle tasse universitarie può essere adeguato annualmente al rincaro in Italia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr