AS 2023 721
Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)
Preambolo
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
ordina:
I
L’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 1a Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato e relative specifiche tecniche
Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.
Art. 2b Informazioni relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica
Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis OIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:
a. le indicazioni di cui all’allegato 7 numero 3 in merito alla capacità di ricarica degli impianti di telecomunicazione e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: nelle istruzioni di sicurezza;
b. le indicazioni riguardanti la presenza o meno di un dispositivo di ricarica annesso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un pittogramma conformemente all’allegato 7 numero 4;
c. le indicazioni riguardanti la capacità di ricarica dell’impianto di telecomunicazione e i dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un’etichetta conformemente all’allegato 7 numero 5.
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.
Art. 10c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 2024
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2bis in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 28 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 28 aprile 2026.
II
1 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 7 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
23 novembre 2023 | Ufficio federale delle comunicazioni: Bernard Maissen |
(art. 4 cpv. 1)
Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
N. 4.2, 4.3 e 4a
4.2 Si estingue in particolare:
a. tramite la revoca di cui al numero 4a;
b. una volta superata la durata di validità, nel caso essa sia limitata;
c. con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima.
4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione ai sensi del numero 4.2 lettere a e c si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già offerti, immessi in commercio, fabbricati o messi in esercizio. Nella sua analisi tiene in debita considerazione i rischi nonché la necessità di proteggere gli investimenti delle autorità coinvolte.
4a Revoca dell’omologazione
Tenendo conto dei rischi e della protezione degli investimenti, per motivi giustificati l’UFCOM può revocare senza indennizzo l’omologazione, in particolare in caso di:
a. modifica alla presente ordinanza o alle relative prescrizioni tecniche e amministrative;
b. mancato rispetto, da parte del titolare dell’omologazione, della presente ordinanza o delle condizioni che disciplinano l’omologazione.
(art. 1a e 2b)
Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato
1 Impianti di radiocomunicazione di cui all’art. 7 cpv. 2bis OIT
N. | Categoria |
|---|---|
1. | Telefoni cellulari |
2. | Tablet |
3. | Fotocamere digitali |
4. | Cuffie |
5. | Cuffie microfono |
6. | Console portatili per videogiochi |
7. | Altoparlanti portatili |
8. | Lettori elettronici |
9. | Tastiere |
10. | Mouse |
11. | Sistemi di navigazione portatili |
12. | Auricolari |
13. | Laptop |
2 Specifiche tecniche per capacità di ricarica
N. | Categoria | Specifiche tecniche applicabili |
|---|---|---|
1. | Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo: | Gli impianti di radiocomunicazione devono:
|
2. | Impianti di radiocomunicazione che possono essere ricaricati mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt: | Gli impianti di radiocomunicazione devono:
|
3 Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. d OIT
N. | Categoria | Indicazioni in merito alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili |
|---|---|---|
1. | Per le categorie che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 2 vanno indicate le informazioni seguenti: | Una descrizione dei requisiti di potenza dei dispositivi di ricarica con cavo che possono essere utilizzati con tale apparecchiatura radio, compresa la potenza minima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio, e la potenza massima richiesta per caricare l’apparecchiatura radio alla massima velocità di ricarica espressa in watt, mediante l’apposizione del testo: La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [xx] watt richiesta dall’apparecchiatura radio e max [yy] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica. Il numero di watt deve esprimere, rispettivamente, la potenza minima richiesta e la potenza massima richiesta per raggiungere la massima velocità di ricarica. |
2. | Per gli impianti di radiocomunicazione che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT e che sottostanno ai requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 vanno indicate anche le informazioni seguenti: | Una descrizione delle specifiche relative alle capacità di ricarica, compresa l’indicazione che è supportato il protocollo di ricarica USB Power Delivery mediante l’apposizione del testo «Ricarica rapida USB PD» e l’indicazione di qualsiasi altro protocollo di ricarica supportato mediante l’apposizione del relativo nome in formato di testo. |
4 Pittogramma
1. Il pittogramma deve presentarsi nei formati seguenti e comprendere il simbolo seguente
a. per gli impianti di radiocomunicazione offerti in combinazione con un dispositivo di ricarica:
b. per gli impianti di radiocomunicazione offerti senza un dispositivo di ricarica:
2. Il pittogramma può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento del pittogramma, devono essere mantenute le proporzioni indicate nei simboli di cui al punto 1. La dimensione «a» deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.
5 Etichetta
1. L’etichetta deve presentare il formato seguente e contenere il simbolo seguente:
2. Le lettere XX sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza minima richiesta dall’apparecchiatura radio per la ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per caricare l’apparecchiatura radio. Le lettere YY sono sostituite dalla cifra corrispondente alla potenza massima richiesta dall’apparecchiatura radio per raggiungere la massima velocità di ricarica, che determina la potenza minima che un dispositivo di ricarica deve fornire per raggiungere tale massima velocità di ricarica. La dicitura USB PD (USB Power Delivery) figura se l’apparecchiatura radio supporta tale protocollo di comunicazione per la ricarica.
3. L’etichetta può variare nell’aspetto, ad esempio può essere di colori diversi, avere forma vuota o piena, linee di spessore differente, purché rimanga visibile e leggibile. In caso di riduzione o di ingrandimento dell’etichetta, devono essere mantenute le proporzioni indicate nel simbolo di cui al punto 1 della presente parte. La dimensione «a» di cui al punto 1 della presente parte deve essere superiore o pari a 7 mm, indipendentemente dalla variazione.