Lexipedia

AS 2023 722

Ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20201 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3

3 Nelle gamme di frequenze previste per usi sia militari sia civili, l’UFCOM assegna le singole frequenze agli utenti civili sulla base del PNAF, previa consultazione dell’organo militare competente.

Art. 8 cpv. 2 lett. g–j

2 Una concessione, una notifica preliminare o un certificato di capacità non sono richiesti per l’utilizzazione di frequenze:

  • g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, trasmettono sulle sue frequenze soggette a concessione;

  • h. nelle gamme di frequenze previste esclusivamente per usi militari da parte dell’esercito o della protezione civile;

  • i. da parte dell’esercito o della protezione civile in gamme di frequenze previste per usi sia militari sia civili, a condizione che l’UFCOM acconsenta a tale uso previa consultazione dell’organo militare competente;

  • j. per prove di radiocomunicazione in camere anecoiche schermate, a condizione che siano escluse interferenze al di fuori della camera.

Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e

1 Chi intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze per uno degli usi seguenti deve notificarlo previamente all’UFCOM:

  • e. ripetitori per sistemi globali di navigazione satellitare;

Art. 53 cpv. 1bis

1bis Possono chiedere un’autorizzazione le autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 lettere a–d OIT2.

Art. 55 cpv. 1

1 L’UFCOM autorizza l’esercizio di impianti che provocano interferenze e di impianti di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT3 soltanto se il richiedente può provare che l’esercizio dell’impianto non lede eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi.

Titolo dopo l’art. 59

Capitolo 6a: Impianti di radiocomunicazione per garantire la sicurezza pubblica esercitati da operatori economici per dimostrazione, test o riparazione

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 59a

1 Chi intende fabbricare ed esercitare un impianto di radiocomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT4 per dimostrazione, test o riparazione necessita di un’autorizzazione dell’UFCOM.

2 La domanda è retta dall’articolo 54.

3 L’UFCOM rilascia l’autorizzazione se l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione non è eccessivamente ostacolato.

4 L’Ufficio stabilisce il quadro di esercizio della dimostrazione, in particolare la durata e il luogo della dimostrazione nonché le gamme di frequenze in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste gamme devono essere il più basse possibile.

5 Le autorità e persone di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT possono partecipare alle dimostrazioni.

6 In caso di mancato rispetto dell’autorizzazione l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr