AS 2023 722
Ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20201 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3
3 Nelle gamme di frequenze previste per usi sia militari sia civili, l’UFCOM assegna le singole frequenze agli utenti civili sulla base del PNAF, previa consultazione dell’organo militare competente.
Art. 8 cpv. 2 lett. g–j
2 Una concessione, una notifica preliminare o un certificato di capacità non sono richiesti per l’utilizzazione di frequenze:
g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, trasmettono sulle sue frequenze soggette a concessione;
h. nelle gamme di frequenze previste esclusivamente per usi militari da parte dell’esercito o della protezione civile;
i. da parte dell’esercito o della protezione civile in gamme di frequenze previste per usi sia militari sia civili, a condizione che l’UFCOM acconsenta a tale uso previa consultazione dell’organo militare competente;
j. per prove di radiocomunicazione in camere anecoiche schermate, a condizione che siano escluse interferenze al di fuori della camera.
Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e
1 Chi intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze per uno degli usi seguenti deve notificarlo previamente all’UFCOM:
e. ripetitori per sistemi globali di navigazione satellitare;
Art. 53 cpv. 1bis
1bis Possono chiedere un’autorizzazione le autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 lettere a–d OIT2.
Art. 55 cpv. 1
1 L’UFCOM autorizza l’esercizio di impianti che provocano interferenze e di impianti di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT3 soltanto se il richiedente può provare che l’esercizio dell’impianto non lede eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi.
Titolo dopo l’art. 59
Capitolo 6a: Impianti di radiocomunicazione per garantire la sicurezza pubblica esercitati da operatori economici per dimostrazione, test o riparazione
Inserire prima del titolo del capitolo 7
Art. 59a
1 Chi intende fabbricare ed esercitare un impianto di radiocomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT4 per dimostrazione, test o riparazione necessita di un’autorizzazione dell’UFCOM.
2 La domanda è retta dall’articolo 54.
3 L’UFCOM rilascia l’autorizzazione se l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle bande in questione non è eccessivamente ostacolato.
4 L’Ufficio stabilisce il quadro di esercizio della dimostrazione, in particolare la durata e il luogo della dimostrazione nonché le gamme di frequenze in cui le emissioni sono autorizzate. Le emissioni al di fuori di queste gamme devono essere il più basse possibile.
5 Le autorità e persone di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT possono partecipare alle dimostrazioni.
6 In caso di mancato rispetto dell’autorizzazione l’UFCOM può ritirare quest’ultima senza indennizzo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |