AS 2023 723
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 novembre 20201 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 11, rubrica e cpv. 1, 2 e 5
Stazioni satellitari di terra: principio
1 Abrogato
2 La tassa di concessione annuale per una stazione satellitare di terra è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.
5 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.
Art. 11a Stazioni satellitari di terra: radiocomunicazioni a fini di reportage
1 La tassa di concessione annuale per stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage (Satellite News Gathering) è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.
2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 1 franco.
3 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:
Gamma delle frequenze | Coefficiente |
|---|---|
da 3 fino a meno di 10 GHz | 1,5 |
da 10 fino a meno di 20 GHz | 3,0 |
da 20 fino a meno di 30 GHz | 1,0 |
30 GHz e oltre | 0,25 |
4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.
5 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:
Orbita | Coefficiente |
|---|---|
GSO (Geostationary Orbit) | 0,05 |
Virtual GSO | 0,1 |
Non-GSO | 1,0 |
Art. 12, rubrica e cpv. 1 e 4
Reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite
1 La tassa di concessione annuale per reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di classe delle frequenze.
4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz.
Art. 13 cpv. 6
6 La tassa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi per larghezza di banda attribuita di 1 MHz o parte di essa.
Art. 23 Radiocomunicazioni via satellite
1 La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 4 MHz attribuita, e nel caso di stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 10 MHz attribuita.
2 La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.
Art. 35 Dimostrazioni, test e riparazioni di impianti di radiocomunicazione impiegati da operatori economici per garantire la sicurezza pubblica
In caso di dimostrazioni, test e riparazioni secondo l’articolo 59a OUS2 la tassa amministrativa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni autorizzazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |