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AS 2023 723

Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 novembre 20201 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 11, rubrica e cpv. 1, 2 e 5

Stazioni satellitari di terra: principio

1 Abrogato

2 La tassa di concessione annuale per una stazione satellitare di terra è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

5 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

Art. 11a Stazioni satellitari di terra: radiocomunicazioni a fini di reportage

1 La tassa di concessione annuale per stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage (Satellite News Gathering) è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

2 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 1 franco.

3 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze

Coefficiente

da 3 fino a meno di 10 GHz

1,5

da 10 fino a meno di 20 GHz

3,0

da 20 fino a meno di 30 GHz

1,0

30 GHz e oltre

0,25

4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

5 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita

Coefficiente

GSO (Geostationary Orbit)

0,05

Virtual GSO

0,1

Non-GSO

1,0

Art. 12, rubrica e cpv. 1 e 4

Reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite

1 La tassa di concessione annuale per reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di classe delle frequenze.

4 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 1 MHz.

Art. 13 cpv. 6

6 La tassa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi per larghezza di banda attribuita di 1 MHz o parte di essa.

Art. 23 Radiocomunicazioni via satellite

1 La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 4 MHz attribuita, e nel caso di stazioni satellitari di terra per radiocomunicazioni a fini di reportage ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 10 MHz attribuita.

2 La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.

Art. 35 Dimostrazioni, test e riparazioni di impianti di radiocomunicazione impiegati da operatori economici per garantire la sicurezza pubblica

In caso di dimostrazioni, test e riparazioni secondo l’articolo 59a OUS2 la tassa amministrativa per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni autorizzazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr