AS 2023 724
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:
Art. 37b Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023
Le autorizzazioni di privati per la riparazione e la piombatura di strumenti di misurazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, restano valide per cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
II
L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
15 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
(art. 24 cpv. 2)
Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
N. 9
9 Riparazione e piombatura
9.1 Al fine di consentire l’utilizzo di uno strumento di misurazione dopo una riparazione o dopo l’esecuzione di lavori di rimessa in stato funzionale fino al successivo esame periodico della stabilità di misurazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, i privati autorizzati possono eseguire la piombatura dello strumento di misurazione.
9.2 L’autorizzazione è rilasciata dal METAS, sempreché le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non prevedano un altro organismo responsabile dell’autorizzazione.
9.3 I privati devono dimostrare la loro idoneità. Essi devono frequentare i corsi ordinati dal METAS e seguire le direttive e le istruzioni dell’organismo responsabile dell’autorizzazione.
9.4 L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di cinque anni. Essa è revocata se il privato autorizzato non si attiene alle direttive e alle istruzioni o se i requisiti non sono più soddisfatti.
9.5 Il privato autorizzato deve notificare la riparazione o la rimessa in stato funzionale all’organismo responsabile dell’esecuzione della procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.
9.6 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione possono prevedere disposizioni speciali per la riparazione e la piombatura, nella misura in cui sia necessario per la rispettiva categoria di strumenti di misurazione.