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AS 2023 724

Ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione è modificata come segue:

Art. 37b Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023

Le autorizzazioni di privati per la riparazione e la piombatura di strumenti di misurazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, restano valide per cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

II

L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

15 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 24 cpv. 2)

Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

N. 9

9 Riparazione e piombatura

  • 9.1 Al fine di consentire l’utilizzo di uno strumento di misurazione dopo una riparazione o dopo l’esecuzione di lavori di rimessa in stato funzionale fino al successivo esame periodico della stabilità di misurazione ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1, i privati autorizzati possono eseguire la piombatura dello strumento di misurazione.

  • 9.2 L’autorizzazione è rilasciata dal METAS, sempreché le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non prevedano un altro organismo responsabile dell’autorizzazione.

  • 9.3 I privati devono dimostrare la loro idoneità. Essi devono frequentare i corsi ordinati dal METAS e seguire le direttive e le istruzioni dell’organismo responsabile dell’autorizzazione.

  • 9.4 L’autorizzazione è valida per un periodo massimo di cinque anni. Essa è revocata se il privato autorizzato non si attiene alle direttive e alle istruzioni o se i requisiti non sono più soddisfatti.

  • 9.5 Il privato autorizzato deve notificare la riparazione o la rimessa in stato funzionale all’organismo responsabile dell’esecuzione della procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione.

  • 9.6 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione possono prevedere disposizioni speciali per la riparazione e la piombatura, nella misura in cui sia necessario per la rispettiva categoria di strumenti di misurazione.