AS 2023 726
Legge federale
concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20221,
decreta:
I
La legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue:
Art. 8 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia
1 Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.
2 Nel traffico combinato non accompagnato l’importo dell’indennità media per invio trasportato si riduce di anno in anno.
3 Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso sino alla fine del 2028.
4 Nell’anno successivo alla cessazione dell’esercizio della strada viaggiante la Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 giugno 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2023.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |