Lexipedia

AS 2023 728

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L’allegato 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sostituito della versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

27 novembre 2023

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

(art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili

Quantitativo parziale del contingente doganale

Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

10 000 t lorde

9 gennaio – 31 dicembre

10 000 t lorde

6 febbraio – 31 dicembre

10 000 t lorde

5 marzo – 31 dicembre

10 000 t lorde

7 maggio – 31 dicembre

15 000 t lorde

3 settembre – 31 dicembre

15 000 t lorde

5 novembre – 31 dicembre