(art. 2, 49 e 73 LSIn)
La presente ordinanza disciplina:
a. la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui agli articoli 49–73 LSIn;
b. l’applicazione della procedura di sicurezza relativa alle aziende a imprese subappaltatrici;
c. i compiti e le competenze del servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (servizio specializzato PSA);
d. la sicurezza dei dati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 70 LSIn;
e. il controllo periodico del trattamento dei dati personali da parte di un organo esterno.
Si applica:
a. alle autorità assoggettate secondo l’articolo 2 capoverso 1 LSIn;
b. alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
c. all’esercito.
L’applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA è retta dall’articolo 2 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).