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AS 2023 740

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. e ed f

2 L’UFG riconosce gli istituti d’educazione che adempiono le seguenti condizioni:

  • e. la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell’istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell’articolo 3;

  • f. almeno i tre quarti del personale socio-pedagogico assegnato all’offerta di base e alle offerte supplementari «gruppo ammissione d’urgenza/diagnosi» e «livello progressivo» secondo l’articolo 9 capoverso 4 devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3; la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell’istituto e i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi tre quarti; in via eccezionale e nella misura in cui non sia inferiore ai due terzi, l’esigenza dei tre quarti può essere provvisoriamente sospesa;

Art. 35 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2023

La modifica del 22 novembre 2023 si applica a tutte le domande di riconoscimento pendenti al momento della sua entrata in vigore e al calcolo dei sussidi d’esercizio per il 2024.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr