AS 2023 740
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 novembre 20071 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. e ed f
2 L’UFG riconosce gli istituti d’educazione che adempiono le seguenti condizioni:
e. la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell’istituto dispone di una formazione completa riconosciuta ai sensi dell’articolo 3;
f. almeno i tre quarti del personale socio-pedagogico assegnato all’offerta di base e alle offerte supplementari «gruppo ammissione d’urgenza/diagnosi» e «livello progressivo» secondo l’articolo 9 capoverso 4 devono disporre di una formazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3; la persona responsabile della direzione socio-pedagogica dell’istituto e i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi tre quarti; in via eccezionale e nella misura in cui non sia inferiore ai due terzi, l’esigenza dei tre quarti può essere provvisoriamente sospesa;
Art. 35 Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2023
La modifica del 22 novembre 2023 si applica a tutte le domande di riconoscimento pendenti al momento della sua entrata in vigore e al calcolo dei sussidi d’esercizio per il 2024.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |