Lexipedia

AS 2023 744

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 1

1 Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

  • a. materie prime biologiche per alimenti per animali;

  • b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;

  • c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

II

1 Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Gli allegati 3b, 6, 7 e 12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023

1 Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

2 Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1° novembre 2023

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Testo prima della tabella

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 20232 sui concimi.

N. 2.2

Designazione

Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso

2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale

Inserire le seguenti nuove voci alla fine:

Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato

I prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi.

Cloruro di potassio

Soltanto di origine naturale

(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte B n. 1

Parte B Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione

Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari

di origine vegetale

di origine animale

Le voci «Estratto di luppolo», «Estratto di resina di pino» ed «Acido acetico/Aceto» sono sostituite dalle versioni seguenti:

Estratto di luppolo

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Estratto di resina di pino

Ammesso soltanto per scopi antimicrobici

Se disponibile di produzione biologica

Non ammesso

Acido acetico/Aceto

Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale

Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce

Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale

Parte C

Parte C Ingredienti non biologici di origine agricola

Ingrediente

Condizioni particolari e limitazioni

La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»:

Alghe, compresa la zostera marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.

Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti

(art. 3c)

Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica

  • 1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:

  • Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6.

  • 2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:

  • Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

  • 3. Anziché il Regolamento (CE) n. 606/2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti:

Regolamento (CE) n. 606/2009

Regolamento delegato (UE) 2019/9343

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Regolamento (UE) n. 1308/20134

(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B OPD5.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD.

Animali

Superficie totale
(stalla e corte)
almeno … m2/animale

Scrofe da allevamento non in lattazione

2,8

Verri da allevamento

10

Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg

1,65

Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg

1,10

Suinetti svezzati

0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B numero 4 OPD.

(art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 20117 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).

Parte A Materie prime per alimenti per animali

I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

11.1.1

Carbonato di calcio

11.1.2

Conchiglie marine calcaree

11.1.4

Maërl

11.1.5

Litotamnio

11.1.13

Gluconato di calcio

11.2.1

Ossido di magnesio

11.2.4

Solfato di magnesio anidro

11.2.6

Cloruro di magnesio

11.2.7

Carbonato di magnesio

11.3.1

Fosfato bicalcico

11.3.3

Fosfato monocalcico

11.3.5

Fosfato di calcio e di magnesio

11.3.8

Fosfato di magnesio

11.3.10

Fosfato monosodico

11.3.16

Fosfato di calcio e di sodio

11.4.1

Cloruro di sodio

11.4.2

Bicarbonato di sodio

11.4.4

Carbonato di sodio

11.4.6

Solfato di sodio

11.5.1

Cloruro di potassio

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

10

Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici

Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici.

Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo:

  1. I prodotti possono essere utilizzati solo per specie non erbivore, e

  2. Gli idrolizzati proteici di pesce possono essere utilizzati solo per animali giovani.

ex 12.1.5

Lieviti

Lieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergiensis, inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi,

solo se non disponibili di produzione biologica.

ex 12.1.12

Prodotti del lievito

Prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae, inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito

solo se non disponibile di produzione biologica.

Erbe aromatiche

Melasse

Spezie

Possono essere utilizzate soltanto se

  1. non sono disponibili di produzione biologica, e

  2. sono prodotte o preparate senza solventi chimici.

Si applica la seguente limitazione all’utilizzo:

l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

Parte B Additivi per alimenti per animali

I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale a) conservanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1a200

Acido sorbico

1k236

Acido formico

1k237i

Formiato di sodio

1a260

Acido acetico

1a270

Acido lattico

1k280

Acido propionico

1a330

Acido citrico

Gruppo funzionale b) antiossidanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1b306(i)

Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo

1b306(ii)

Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)

Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

E415

Gomma di xantano

E412

Gomma di guar

Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

E 535

Ferrocianuro di sodio

Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)

E551b

Biossido di silicio colloidale

E551c

Kieselgur (terra diatomacea purificata)

1m558i

Bentonite

E559

Argille caolinitiche esenti da amianto

E560

Miscele naturali di steatite e clorite

E562

Sepiolite

E566

Natrolite-fonolite

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

1k

1k236

1k237

1k280

1k281

Enzimi, microorganismi

Acido formico

Formiato di sodio

Acido propionico

Propionato di sodio

Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale b) aromatizzanti

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

ex2b

Sostanze aromatizzanti

Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3a

Vitamine e provitamine

Derivate da prodotti agricoli.

Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che:

  • – per gli animali monogastrici possono essere utilizzate solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli

  • – per i ruminanti possono essere utilizzate solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli

3a920

Betaina anidra

Soltanto per animali monogastrici

Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

3b101

Carbonato di ferro (II) (siderite)

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

3b201

Ioduro di potassio

3b202

Iodato di calcio anidro

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

3b304

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

3b402

Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato

3b404

Ossido di rame (II)

3b405

Solfato di rame (II) pentaidrato

3b409

Dicloruro di rame triidrossido

3b502

Ossido di manganese (II)

3b503

Solfato di manganese (II), monoidrato

3b603

Ossido di zinco

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

3b605

Solfato di zinco, monoidrato

3b609

Idrossicloruro di zinco monoidrato

3b701

Molibdato di sodio diidrato

3b801

Selenito di sodio

3b802

Selenito di sodio in granuli rivestiti

3b803

Selenato di sodio

3b810

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

3b811

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

3b812

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato

3b817

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d’identificazione o gruppo funzionale

Denominazione

Condizioni particolari e limitazioni

4a, 4b, 4c e 4d

Enzimi e microorganismi

(art. 4e)

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

Ente di certificazione

Numero di imprese registrate per ente di certificazione

Numero di imprese registrate

Numero di controlli ordinari

Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi

Numero totale di controlli

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Ente di certificazione

Numero di controlli effettuati senza preavviso

Numero di campioni analizzati

Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Produttori agricoli
*

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Ente di certificazione

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE(1)

Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)(2)

Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole(3)

Produttori agricoli*

Produttori agricoli*

Produttori agricoli*

Ente di certificazione

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C(4)

Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D(4)

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

Trasformatori
**

Importatori

Esportatori

Altre imprese
***

(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.

(2) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.

(3) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.

(4) Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.