AS 2023 744
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 4b cpv. 1
1 Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell’alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:
a. materie prime biologiche per alimenti per animali;
b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all’allegato 7;
c. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.
II
1 Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 3b, 6, 7 e 12 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023
1 Fino al 31 dicembre 2024 per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.
2 Fino al 31 dicembre 2025 per la preparazione di derrate alimentari trasformate può essere utilizzato Gellano (E 418) ottenuto da produzione non biologica in virtù dell’allegato 3 parte A.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 2)
Concimi, preparati e substrati autorizzati
Testo prima della tabella
Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell’agricoltura bio-dinamica.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° novembre 20232 sui concimi.
N. 2.2
Designazione | Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso |
|---|---|
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale | |
Inserire le seguenti nuove voci alla fine: | |
Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato | I prodotti devono adempiere i requisiti dell’ordinanza sui concimi. |
Cloruro di potassio | Soltanto di origine naturale |
(art. 3)
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate
Parte B n. 1
Parte B Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Denominazione | Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari | |
|---|---|---|
di origine vegetale | di origine animale | |
Le voci «Estratto di luppolo», «Estratto di resina di pino» ed «Acido acetico/Aceto» sono sostituite dalle versioni seguenti: | ||
Estratto di luppolo | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
Estratto di resina di pino | Ammesso soltanto per scopi antimicrobici Se disponibile di produzione biologica | Non ammesso |
Acido acetico/Aceto | Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale | Ammesso soltanto per prodotti a base di pesce Ammesso soltanto se ottenuto da produzione biologica e da fermentazione naturale |
Parte C
Parte C Ingredienti non biologici di origine agricola
Ingrediente | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|
La voce «Alghe» è aggiunta dopo la voce «Alghe Hijiki»: | |
Alghe, compresa la zostera marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali. | Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti |
(art. 3c)
Atti normativi dell’Unione europea concernenti l’agricoltura biologica
1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 del 1.2.2023, pag. 6.
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013 a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848 è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
3. Anziché il Regolamento (CE) n. 606/2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti:
Regolamento (CE) n. 606/2009 | Regolamento delegato (UE) 2019/9343 |
Regolamento (CE) n. 1234/2007 | Regolamento (UE) n. 1308/20134 |
(art. 4a cpv. 2)
Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno
1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)
Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B OPD5.
2. Superficie totale per animali della specie suina
Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all’allegato 6 lettera B numero 3 OPD.
Animali | Superficie totale |
|---|---|
Scrofe da allevamento non in lattazione | 2,8 |
Verri da allevamento | 10 |
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg | 1,65 |
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg | 1,10 |
Suinetti svezzati | 0,80 |
3. Area con clima esterno per il pollame da reddito
Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B numero 4 OPD.
(art. 4b cpv. 1 lett. b)
Materie prime e additivi per alimenti per animali
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 26 ottobre 20116 sugli alimenti per animali e dell’ordinanza del 26 ottobre 20117 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale (OLAlA).
Parte A Materie prime per alimenti per animali
I numeri nel catalogo delle materie prime di alimenti per animali sono tratti dall’allegato 1.4 numero 3 dell’OLAlA.
1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali
Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
11.1.1 | Carbonato di calcio | |
11.1.2 | Conchiglie marine calcaree | |
11.1.4 | Maërl | |
11.1.5 | Litotamnio | |
11.1.13 | Gluconato di calcio | |
11.2.1 | Ossido di magnesio | |
11.2.4 | Solfato di magnesio anidro | |
11.2.6 | Cloruro di magnesio | |
11.2.7 | Carbonato di magnesio | |
11.3.1 | Fosfato bicalcico | |
11.3.3 | Fosfato monocalcico | |
11.3.5 | Fosfato di calcio e di magnesio | |
11.3.8 | Fosfato di magnesio | |
11.3.10 | Fosfato monosodico | |
11.3.16 | Fosfato di calcio e di sodio | |
11.4.1 | Cloruro di sodio | |
11.4.2 | Bicarbonato di sodio | |
11.4.4 | Carbonato di sodio | |
11.4.6 | Solfato di sodio | |
11.5.1 | Cloruro di potassio |
2. Altre materie prime per alimenti per animali
Numero nel catalogo delle materie prime | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
10 | Farina, olio e altre materie prime ottenuti da pesci o altri animali acquatici | Sono ammessi solo prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, prodotti o preparati senza solventi chimici. Si applicano le seguenti limitazioni per l’utilizzo:
|
ex 12.1.5 | Lieviti | Lieviti ottenuti da Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergiensis, inattivati in modo che non siano presenti microorganismi vivi, solo se non disponibili di produzione biologica. |
ex 12.1.12 | Prodotti del lievito | Prodotto della fermentazione ottenuto da Saccharomyces cerevisiae, inattivato in modo che non siano presenti microorganismi vivi, contiene lievito solo se non disponibile di produzione biologica. |
Erbe aromatiche Melasse Spezie | Possono essere utilizzate soltanto se
Si applica la seguente limitazione all’utilizzo: l’utilizzo deve essere limitato all’1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. |
Parte B Additivi per alimenti per animali
I numeri d’identificazione e i gruppi funzionali sono tratti dagli allegati 2 e 6.1 OLAlA.
Categoria 1: Additivi tecnologici
Gruppo funzionale a) conservanti
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
1a200 | Acido sorbico | |
1k236 | Acido formico | |
1k237i | Formiato di sodio | |
1a260 | Acido acetico | |
1a270 | Acido lattico | |
1k280 | Acido propionico | |
1a330 | Acido citrico |
Gruppo funzionale b) antiossidanti
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
1b306(i) | Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo | |
1b306(ii) | Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta) |
Gruppo funzionale c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
E415 | Gomma di xantano | |
E412 | Gomma di guar |
Gruppo funzionale g) leganti e i) antiagglomeranti
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
E 535 | Ferrocianuro di sodio | Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro) |
E551b | Biossido di silicio colloidale | |
E551c | Kieselgur (terra diatomacea purificata) | |
1m558i | Bentonite | |
E559 | Argille caolinitiche esenti da amianto | |
E560 | Miscele naturali di steatite e clorite | |
E562 | Sepiolite | |
E566 | Natrolite-fonolite | |
1g568 | Clinoptilolite di origine sedimentaria |
Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
1k 1k236 1k237 1k280 1k281 | Enzimi, microorganismi Acido formico Formiato di sodio Acido propionico Propionato di sodio | Ammessi solo per la garanzia di un’adeguata fermentazione |
Categoria 2: Additivi organolettici
Gruppo funzionale b) aromatizzanti
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
ex2b | Sostanze aromatizzanti | Solo estratti di prodotti agricoli, compreso l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.) |
Categoria 3: Additivi nutrizionali
Gruppo funzionale a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
3a | Vitamine e provitamine | Derivate da prodotti agricoli. Se non disponibili come derivate da prodotti agricoli, sono ammesse vitamine e provitamine ottenute con processi di sintesi, fermo restando che:
|
3a920 | Betaina anidra | Soltanto per animali monogastrici Di produzione biologica; se non disponibile di origine naturale |
Gruppo funzionale: b) oligoelementi
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
3b101 | Carbonato di ferro (II) (siderite) | |
3b103 | Solfato di ferro (II) monoidrato | |
3b104 | Solfato di ferro (II) eptaidrato | |
3b201 | Ioduro di potassio | |
3b202 | Iodato di calcio anidro | |
3b203 | Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | |
3b304 | Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti | |
3b402 | Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato | |
3b404 | Ossido di rame (II) | |
3b405 | Solfato di rame (II) pentaidrato | |
3b409 | Dicloruro di rame triidrossido | |
3b502 | Ossido di manganese (II) | |
3b503 | Solfato di manganese (II), monoidrato | |
3b603 | Ossido di zinco | |
3b604 | Solfato di zinco eptaidrato | |
3b605 | Solfato di zinco, monoidrato | |
3b609 | Idrossicloruro di zinco monoidrato | |
3b701 | Molibdato di sodio diidrato | |
3b801 | Selenito di sodio | |
3b802 | Selenito di sodio in granuli rivestiti | |
3b803 | Selenato di sodio | |
3b810 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato | |
3b811 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato | |
3b812 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato | |
3b817 | Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato |
Categoria 4: Additivi zootecnici
Numero d’identificazione o gruppo funzionale | Denominazione | Condizioni particolari e limitazioni |
|---|---|---|
4a, 4b, 4c e 4d | Enzimi e microorganismi |
(art. 4e)
Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica
Ente di certificazione | Numero di imprese registrate per ente di certificazione | Numero di imprese registrate | Numero di controlli ordinari | Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi | Numero totale di controlli | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese |
Ente di certificazione | Numero di controlli effettuati senza preavviso | Numero di campioni analizzati | Numero di campioni che rivelano un’infrazione dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e della presente ordinanza | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Produttori agricoli | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese |
Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE(1) | Numero di condizioni per la vendita (concernenti la qualificazione biologica dei prodotti)(2) | Numero di revoche del riconoscimento o di mancati riconoscimenti di aziende agricole(3) |
|---|---|---|---|
Produttori agricoli* | Produttori agricoli* | Produttori agricoli* |
Ente di certificazione | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate – TOTALE | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate A(4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate B(4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate C(4) | Numero di irregolarità e di infrazioni constatate D(4) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese | Trasformatori | Importatori | Esportatori | Altre imprese |
(1) Tutte le irregolarità e infrazioni, anche quelle che non hanno determinato misure.
(2) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che hanno determinato una condizione per la vendita e una misura ad essa correlata.
(3) Limitatamente a irregolarità e infrazioni che comportano la revoca del riconoscimento o il mancato riconoscimento della qualificazione biologica.
(4) Conformemente ai livelli di sanzione A-D di cui alle Istruzioni dell’UFAG all’attenzione degli enti di certificazione per l’armonizzazione delle procedure in caso di irregolarità nel settore trasformazione e commercio bio.
* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.
** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.
*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.