AS 2023 745
Ordinanza del DEFR
concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è modificata come segue:
Art. 1a Materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate
Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell’allegato 1.4.
Art. 3 Maggiori controlli
1 L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.
2 L’allegato 4.2 parte 2 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.
3 Gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importazione.
4 Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6252 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)3 e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17934 rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.
5 Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:
a. controllo dei documenti;
b. controllo dell’identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.
6 I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.
7 Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 6 cpv. 1 lett. a
1 L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:
a. l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’UFAG e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali;
Art. 8 cpv. 1
1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:
a. la denominazione della materia prima conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l’allegato 1.4 o a quella dell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 3 OsAlA; tale denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 9 capoverso 4 OsAlA; e
b. l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all’allegato 1.4 per la materia prima in questione.
Art. 9 cpv. 1 lett. e
1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:
e. l’elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
Art. 23h e 23i
Abrogati
Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.
II
1 Gli allegati 1.4 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |
(art. 1a)
Elenco delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)
Titolo
Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate
N. 1.12
1.12. L’articolo 7 capoverso 2 e l’allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d’acqua. L’articolo 8 capoverso 1 lettera b e l’allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L’allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell’allegato 1.2.
(art. 17 cpv. 1)
Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
1 Categoria 1: additivi tecnologici
N. 1.2
L’additivo E 321 è modificato, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
E 321 | 1 | b | Butilidrossitoluene (BHT) | C15H24O | Tutte le specie animali | – | – | 150 | Tutti gli alimenti In combinazione con l’additivo Butilidrossianisolo (1b320) la quantità totale della miscela non deve superare 150 mg/kg. |
N. 1.3
L’additivo E 406 è stralciato.
N. 1.4
L’additivo E 563 è modificato, conformemente al seguente testo.
L’additivo 1g563 è aggiunto dopo l’additivo E 563, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
E 563 | 1 | g; i | Argilla sepiolitica | Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto. | Tutte le specie animali esclusi ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso | – | 20 000 | Tutti gli alimenti |
1g563 | 1 | g; i | Argilla sepiolitica | Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente ≥ 40 % di sepiolite e ≥ 25 % di illite. Caratterizzazione della sostanza attiva: Illite (potassio e alluminosilicato di ferro): ≥ 25 % Carbonati (dolomite, carbonato di calcio e di magnesio): ≤ 35 % Esente da amianto | Ruminanti da latte Suidi svezzati e da ingrasso | – | 20 000 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione dei lavoratori dai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel. |
Salmonidi | – | 17 600 | ||||||
Polli da ingrasso | – | 10 000 |
N. 1.6
Gli additivi (senza numero d’identificazione) Cellulasi (EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger CBS 120604 294), Beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) e Xylanasi (EC 3.2.1.8) sono stralciati.
Gli additivi 1k105, 1k106, 1k107, 1k108 e 1k1018 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità di attività dell’additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k105 | 1 | k | Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) | Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus niger CBS 120604, con un’attività minima di 25650 DNS6/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 24 |
1k106 | 1 | k | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) | Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da: Aspergillus neoniger MUCL 39199, con un’attività minima di 10000 DNS/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k107 | 1 | k | Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) | Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride MUCL 39203, con un’attività minima di 51600 DNS/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k108 | 1 | k | Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) | Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 con un’attività minima di 70000 DNS/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | – | – | |
1k1018 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus DSM 32292 | Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: | Tutte le specie animali | – | – | – | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 16 |
2 Categoria 2: additivi organolettici
N. 2.2.1
L’additivo 2b16058 è modificato, conformemente al seguente testo.
Gli additivi 2b09093, 2b09409, 2b09024, 2b09463, 2b08006, 2b09055, 2b09286, 2b02020, 2b05073, 2b09244, 2b09097, 2b02013, 2b02035, 2b07007, 2b07083, 2b07089, 2b07008, 2b07011, 2b07108, 2b07224, 2b10004, 2b02019, 2b09466, 2b07055, 2b04074, 2b15026, 2b01017, 2b09192, 2b02049, 2b02050, 2b02231, 2b05037, 2b05058, 2b05071, 2b05072, 2b05081, 2b05084, 2b05140, 2b05144, 2b05150, 2b05171, 2b05172, 2b05184, 2b05190, 2b05191, 2b05194, 2b05196, 2b09394, 2b09396, 2b07081, 2b02067, 2b02072, 2b09050, 2b09080, 2b09130, 2b09423, 2b07112, 2b09520, 2b07032, 2b09739, 2b09748, 2b04013, 2b01008, e 2b01018 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell’UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg di alimento completo con un tasso d’umidità del 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b16058 | 2 | b | Naringina | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, versione della GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11 |
... | |||||||||
2b09093 | 2 | b | Eptanoato di etile | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, versione della GU L 74 del 13.3.2023, pag. 10 |
2b09409 | 2 | b | 2-metilbutirrato di etile | ||||||
2b09024 | 2 | b | Acetato di isopentile | ||||||
2b09463 | 2 | b | 3-metilbutirrato di 3-metilbutile | ||||||
2b08006 | 2 | b | Acido 2-metilpropionico | ||||||
2b09055 | 2 | b | Butirrato di 3-metilbutile | ||||||
2b09286 | 2 | b | Acetato di 2-metilbutile | ||||||
2b02020 | 2 | b | es-2-en-1-olo | ||||||
2b05073 | 2 | b | es-2(trans)-enale | ||||||
2b09244 | 2 | b | Esanoato di allile | ||||||
2b09097 | 2 | b | Eptanoato di allile | ||||||
2b02013 | 2 | b | Linalolo | ||||||
2b02035 | 2 | b | 2-metil-1-fenilpropan-2-olo | ||||||
2b07007 | 2 | b | alfa-ionone | ||||||
2b07083 | 2 | b | beta-damascone | ||||||
2b07089 | 2 | b | Nootcatone | ||||||
2b07008 | 2 | b | beta-ionone | ||||||
2b07011 | 2 | b | alfa-irone | ||||||
2b07108 | 2 | b | beta-damascenone | ||||||
2b07224 | 2 | b | (e)-beta-damascone | ||||||
2b10004 | 2 | b | Pentadecano-1,15-lattone | ||||||
2b02019 | 2 | b | 2-feniletan-1-olo | ||||||
2b09466 | 2 | b | Isovalerato di fenetile | ||||||
2b07055 | 2 | b | 4-(p-idrossifenil)butan-2-one | ||||||
2b04074 | 2 | b | 2-metossinaftalene | ||||||
2b15026 | 2 | b | 2-isopropil-4-metiltiazolo | ||||||
2b01017 | 2 | b | Valencene | ||||||
2b09192 | 2 | b | Oleato di etile | Cfr. regolamento UE nell’ultima colonna | Tutte le specie animali | – | – | Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE) | Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, versione della GU L 82 del 21.3.2023, pag. 1 |
2b02049 | 2 | b | nona-2,6-dien-1-olo | ||||||
2b02050 | 2 | b | pent-2-en-1-olo | ||||||
2b02231 | 2 | b | trans-2, cis-6-nonadien-1-olo | ||||||
2b05037 | 2 | b | 2-dodecenale | ||||||
2b05058 | 2 | b | nona-2(trans),6(cis)-dienale | ||||||
2b05071 | 2 | b | nona-2,4-dienale | ||||||
2b05072 | 2 | b | trans-2-nonenale | ||||||
2b05081 | 2 | b | 2,4-decadienale | ||||||
2b05084 | 2 | b | epta-2,4-dienale | ||||||
2b05140 | 2 | b | deca-2(trans),4(trans)-dienale | ||||||
2b05144 | 2 | b | dodec-2(trans)-enale | ||||||
2b05150 | 2 | b | ept-2(trans)-enale | ||||||
2b05171 | 2 | b | non-2-enale | ||||||
2b05172 | 2 | b | nona-2(trans),6(trans)-dienale | ||||||
2b05184 | 2 | b | undec-2(trans)-enale | ||||||
2b05190 | 2 | b | trans-2-ottenale | ||||||
2b05191 | 2 | b | trans-2-decenale | ||||||
2b05194 | 2 | b | tr-2, tr-4-nonadienale | ||||||
2b05196 | 2 | b | tr-2, tr-4-undecadienale | ||||||
2b09394 | 2 | b | Acetato di es-2(trans)-enile | ||||||
2b09396 | 2 | b | Butirrato di es-2-enile | ||||||
2b07081 | 2 | b | ott-1-en-3-one | ||||||
2b02067 | 2 | b | Isopulegolo | ||||||
2b02072 | 2 | b | 4-terpinenolo | ||||||
2b09050 | 2 | b | Butirrato di linalile | ||||||
2b09080 | 2 | b | Formiato di linalile | ||||||
2b09130 | 2 | b | Propionato di linalile | ||||||
2b09423 | 2 | b | Isobutirrato di linalile | ||||||
2b07112 | 2 | b | 3-metil-2-ciclopenten-1-one | ||||||
2b09520 | 2 | b | 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile | ||||||
2b07032 | 2 | b | Benzofenone | ||||||
2b09739 | 2 | b | Cinnamato di benzile | ||||||
2b09748 | 2 | b | Salicilato di etile | ||||||
2b04013 | 2 | b | 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene | ||||||
2b01008 | 2 | b | Mircene | ||||||
2b01018 | 2 | b | beta-ocimene |
N. 2.2.2, lett. a
Gli additivi 4, 15, 37, 40, 42, 56, 61, 63, 68, 80, 81, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 141, 148, 155, 156, 159, 161, 162, 165, 169, 174, 175, 179, 183, 189, 191, 192, 193, 197, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 222, e 223 sono stralciati.
3 Categoria 3: additivi nutrizionali
N. 3.1
Gli additivi 3a700 sono sostituiti dagli additivi 3a700, 3a700i e 3a700ii conformemente al seguente testo.
Gli additivi 3a825iii e 3a825iv sono aggiunti dopo l’additivo 3a825ii, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie animale o categoria di animali | Età massima gg. = giorni mm. = mesi | Tenore massimo per kg di alimento completo con un’umidità del 12 % | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3a700 | 3 | a | «Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato» | Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato In forma liquida C31H52O3 Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a700i | 3 | a | «Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato» | Preparato contenente ≥ 50 % di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: C31H52O3 Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a700ii | 3 | a | «Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato» | Preparato contenente ≥ 25 % di RRR-alfa-tocoferile acetato Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: C31H52O3 Numero CAS: 58-95-7 Purezza: > 40 % Ottenuto mediante sintesi chimica a partire da oli vegetali. | Tutte le specie animali | – | – | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull’etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
3a825iii | 3 | a | «Riboflavina» o «Vitamina B2» | Riboflavina prodotta mediante fermentazione con Bacillus subtilis KCCM 10445, con un tenore massimo di acqua dell’1,5 % Forma solida C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % | Tutte le specie animali | – | – | L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. |
3a825iv | 3 | a | «Riboflavina» o «Vitamina B2» | Preparato con un tenore minimo di riboflavina dell’80 % e un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: C17H20N4O6 Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 % | Tutte le specie animali | – | – | L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle. |
N. 3.3
L’additivo 3c365 è aggiunto dopo l’additivo 3c364, conformemente al seguente testo.
N. d’identificazione | Categoria | Gruppo funzionale | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione | Specie o categoria di animali | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un’umidità del 12 % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c365 | 3 | c | L-arginina | L-arginina con un tenore ≥ 98,5 % (sulla sostanza secca) e ≤ 1 % di acqua Caratterizzazione del principio attivo: L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 | Tutte le specie animali | – | – | L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. |
(art. 3)
Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17937.
Parte 2 Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
Tutti gli alimenti per animali che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.