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AS 2023 749

Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’ambiente,

visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,

ordina:

I

Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

27 novembre 2023

Ufficio federale dell’ambiente:

Katrin Schneeberger

(art. 3)

Titolo, nota a piè di pagina

Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

N. 3 cpv. 1bis, frase introduttiva

1bis Chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 per la cromatura dura, decorativa e nera o in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente:

N. 5 cpv. 1 n. di registrazione 4–7, 16–18 e 55–59, cpv. 1quater e 1quinquies

5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie

1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».

N. di registrazione

Sostanza

Proprietà intrinseche alla base dei divieti

Periodo di transizione

Impieghi o categorie di impiego esentati

Periodi di revisione

4.

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
n. CE 204-211-0 n. CAS 117-81-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

5.

Benzil-butil-ftalato (BBP)
n. CE 201-622-7 n. CAS 85-68-7

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

6.

Dibutil ftalato
(DBP)
n. CE 201-557-4
n. CAS 84-74-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

7.

Diisobutil ftalato
(DIBP)
n. CE 201-553-2 n. CAS 84-69-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Proprietà di interferenza endocrina

21 febbraio 2015

16.

Triossido di cromo n. CE 215‑607-8 n. CAS 1333-82-0

Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

17.

Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri

Gruppo contenente:

Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5

Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2

Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico
n. CE non ancora assegnato
n. CAS non ancora assegnato

Cancerogeno (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

18.

Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0
10588-01-9

Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° giugno 2021

Cromatura dura, d corativa e nera

55.

Piombo tetraetile n. CE 201-075-4 n. CAS 78-00-2

Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

1° gennaio 2027

56.

Alcol 4,4’-bis
(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler
(n. CAS 202-959-2))

n. CE 209-218-2 n. CAS 561-41-1

Cancerogeno (categoria 1B)

1° gennaio 2027

57.

Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 %)

n. CE —
n. CAS —

Proprietà di interferenza endocrina

1° gennaio 2027

58.

10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-
4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE)

n. CE 239-622-4 n. CAS 15571-58-1

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° gennaio 2027

59.

Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa,3,5-ditia-
4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE)

n. CE —
n. CAS —

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

1° gennaio 2027

1quater Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7 sono inoltre fissati i periodi di transizione seguenti:

  • a. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–7 per impieghi in preparati con tenore di sostanza inferiore allo 0,3 per cento;

  • b. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–6 per impieghi nel confezionamento primario dei medicinali;

  • c. 1° gennaio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in oggetti d’uso soggetti all’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

  • d. 1° luglio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in dispositivi medici soggetti all’ordinanza del 1° luglio 20204 relativa ai dispositivi medici.

1quinquies Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 16–18 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2026 per impieghi in processi il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente.

(art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

5.3 Deroghe

1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:

  • a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE5, alle condizioni ivi specificate;

(art. 3)

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

N. 3, nota a piè di pagina

3 Deroghe

I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE6 per le applicazioni ivi riportate.

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