AS 2023 749
Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)
Preambolo
L’Ufficio federale dell’ambiente,
visti gli allegati 1.17 numero 5 capoverso 2, 2.16 numero 5.5 capoverso 1 e 2.18 numero 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
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I
Gli allegati 1.17, 2.16 e 2.18 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici sono modificati secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
27 novembre 2023 | Ufficio federale dell’ambiente: Katrin Schneeberger |
(art. 3)
Titolo, nota a piè di pagina
Sostanze di cui all’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006
N. 3 cpv. 1bis, frase introduttiva
1bis Chi utilizza un composto di cromo(VI) di cui al numero 5 capoverso 1 numeri 16–18 per la cromatura dura, decorativa e nera o in un processo il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente notifica annualmente all’organo di notifica entro il 31 marzo dell’anno civile precedente:
N. 5 cpv. 1 n. di registrazione 4–7, 16–18 e 55–59, cpv. 1quater e 1quinquies
5 Elenco delle sostanze di cui al numero 1 e disposizioni transitorie
1 Il numero 1 si applica alle sostanze elencate qui di seguito con le disposizioni previste nelle colonne «Periodo di transizione», «Impieghi o categorie di impiego esentati» e «Periodi di revisione».
N. di registrazione | Sostanza | Proprietà intrinseche alla base dei divieti | Periodo di transizione | Impieghi o categorie di impiego esentati | Periodi di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
… | |||||
4. | Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – |
5. | Benzil-butil-ftalato (BBP) | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – |
6. | Dibutil ftalato | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – |
7. | Diisobutil ftalato | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferenza endocrina | 21 febbraio 2015 | – | – |
… | |||||
16. | Triossido di cromo n. CE 215‑607-8 n. CAS 1333-82-0 | Cancerogeno (categoria 1A) Mutageno (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |
17. | Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri Gruppo contenente: Acido cromico n. CE 231-801-5 n. CAS 7738-94-5 Acido dicromico n. CE 236-881-5 n. CAS 13530-68-2 Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |
18. | Dicromato di sodio n. CE 234-190-3 n. CAS 7789-12-0 | Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° giugno 2021 | Cromatura dura, d corativa e nera | |
… | |||||
55. | Piombo tetraetile n. CE 201-075-4 n. CAS 78-00-2 | Tossico per la riproduzione (categoria 1A) | 1° gennaio 2027 | – | – |
56. | Alcol 4,4’-bis n. CE 209-218-2 n. CAS 561-41-1 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – |
57. | Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 %) n. CE — | Proprietà di interferenza endocrina | 1° gennaio 2027 | – | – |
58. | 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia- n. CE 239-622-4 n. CAS 15571-58-1 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – |
59. | Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa,3,5-ditia- n. CE — | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° gennaio 2027 | – | – |
1quater Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 4–7 sono inoltre fissati i periodi di transizione seguenti:
a. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–7 per impieghi in preparati con tenore di sostanza inferiore allo 0,3 per cento;
b. 1° gennaio 2027 per i numeri di registrazione 4–6 per impieghi nel confezionamento primario dei medicinali;
c. 1° gennaio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in oggetti d’uso soggetti all’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
d. 1° luglio 2027 per il numero di registrazione 4 per impieghi in dispositivi medici soggetti all’ordinanza del 1° luglio 20204 relativa ai dispositivi medici.
1quinquies Per le sostanze di cui ai numeri di registrazione 16–18 è inoltre fissato un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2026 per impieghi in processi il cui prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente.
(art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 5.3 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina
5.3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica:
a. ai materiali e ai componenti per veicoli elencati senza un limite temporale nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE5, alle condizioni ivi specificate;
(art. 3)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
N. 3, nota a piè di pagina
3 Deroghe
I divieti di cui al numero 2 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai cavi e alle parti di ricambio che contengono le sostanze menzionate negli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE6 per le applicazioni ivi riportate.