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AS 2023 750

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» e «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» sono sostituiti con «UFAS».

2 Negli articoli 130 capoverso 1 frase introduttiva e 131 capoversi 1, 1bis e 2 «affidati», «affidata» e «affidare» sono sostituiti, rispettivamente, con «delegati», «delegata» e «delegare».

3 Negli articoli 130 rubrica, 131 rubrica, e 132 capoverso 1 «assegnazione» e «assegnati» sono sostituiti, rispettivamente, con «delega» e «delegati».

Art. 1a cpv. 2

2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

Art. 51ter cpv. 1, parte introduttiva

1 L’UFAS informa la Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Commissione) dell’evoluzione dell’indice dei salari e dell’indice svizzero dei prezzi al consumo determinati dall’Ufficio federale di statistica. La Commissione sottopone al Consiglio federale proposte circa la fissazione dell’indice delle rendite al 1° gennaio seguente se:

Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle prestazioni in denaro correnti

Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro delle prestazioni in denaro correnti. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa.

Art. 71 cpv. 3

3 I versamenti diretti secondo l’articolo 44 capoverso 1 LAVS sono effettuati mediante polizze di pagamento con numeri di riferimento della Posta Svizzera.

Capo quarto, lettera B, cifra II (art. 88–91)

Abrogata

Art. 99 cpv. 5

5 La partecipazione di altre associazioni di salariati all’amministrazione di una cassa di compensazione o le dimissioni di associazioni di salariati dall’amministrazione di una cassa di compensazione sono ammesse soltanto alla scadenza del periodo di tre e di cinque anni indicato nel capoverso 1.

Art. 101 cpv. 2

Abrogato

Art. 102 cpv. 2 e 3

2 Un membro del comitato direttivo della cassa può essere revocato dalla sua carica soltanto dall’associazione che lo ha nominato. È fatto salvo l’articolo 72b lettere f e g LAVS.

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 105 cpv. 1, 3 e 4

1 Il diritto di essere rappresentate nel comitato direttivo della cassa è conferito soltanto ad associazioni di salariati che hanno la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero2 o di una società cooperativa ai sensi degli articoli 828 e seguenti CO3 e cui appartiene almeno il 10 per cento di tutti i salariati membri della cassa di compensazione.

3 Le associazioni di salariati interessate devono provare all’UFAS che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1. Le associazioni di datori di lavoro interessate sono tenute a mettere a disposizione delle associazioni di salariati e dell’UFAS i documenti necessari per la prova.

4 Abrogato

Art. 106 cpv. 1

Abrogato

Inserire prima del titolo della lettera C

Art. 107a Riserve di liquidazione

1 L’ammontare delle riserve in grado di coprire i costi derivanti da uno scioglimento (riserve di liquidazione) è calcolato in funzione del numero dei casi di rendita e dei conti individuali gestiti dalla cassa di compensazione.

2 L’UFAS stabilisce le modalità di calcolo.

Art. 108 Organizzazione dell’istituto delle assicurazioni sociali

Se fanno parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bis LAVS, la cassa di compensazione e l’ufficio AI sono organizzati quali unità organizzative a sé stanti.

Inserire prima del titolo della lettera D

Art. 109a Commissione amministrativa

Nella commissione amministrativa dell’istituto cantonale delle assicurazioni sociali i rappresentanti del Governo cantonale o dell’Amministrazione cantonale non possono rappresentare la maggioranza.

Art. 116 cpv. 1 e 2

1 Se istituiscono agenzie delle casse di compensazione cantonali, i Cantoni ne disciplinano i compiti nel decreto cantonale di cui all’articolo 61 capoverso 1 LAVS.

2 Se istituiscono agenzie, le casse di compensazione professionali ne disciplinano i compiti nel regolamento della cassa.

Art. 126

Abrogato

Art. 130, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e 2

2 Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti.

Art. 131, rubrica (concerne soltanto il testo francese)

Art. 132 cpv. 2

2 Le revisioni delle casse secondo l’articolo 68a LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa di compensazione relativa all’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Se parte di questi compiti è stata delegata a un datore di lavoro, il controllo dei datori di lavoro secondo l’articolo 68b LAVS si estende pure all’adempimento di tali compiti.

Art. 132bis cpv. 1

1 L’approvazione per l’esecuzione di determinati compiti spettanti alle casse di compensazione tramite terzi, prevista all’articolo 63b capoverso 1 LAVS, è data dall’UFAS.

Inserire gli art. 132quater–132octies prima del titolo della lettera H

Art. 132quater Sistema di gestione dei rischi

1 La direzione della cassa documenta sistematicamente in un elenco i rischi e la loro valutazione nonché le decisioni su come affrontarli.

2 Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente l’elenco dei rischi e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.

Art. 132quinquies Sistema di gestione della qualità

1 La direzione della cassa stabilisce per scritto l’impostazione e gli obiettivi della gestione della qualità.

2 Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva una volta l’anno lo stato di attuazione della gestione della qualità e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.

Art. 132sexies Sistema di controllo interno

1 La direzione della cassa stabilisce per scritto l’impostazione del sistema di controllo interno. Esso deve comprendere tutti i settori di attività.

2 Lo svolgimento dei controlli deve essere documentato.

3 Il comitato direttivo della cassa o la commissione amministrativa approva annualmente il sistema di controllo interno e, se del caso, ordina l’adozione di provvedimenti.

Art. 132septies Garanzia di un’attività irreprensibile

1 Il competente organo di nomina emana le prescrizioni sulla garanzia di un’attività irreprensibile delle persone di cui all’articolo 66a LAVS.

2 Occorre in particolare tenere conto di:

  • a. iscrizioni nel casellario giudiziale;

  • b. attestati di carenza di beni;

  • c. referenze di precedenti datori di lavoro.

3 Il competente organo di nomina valuta il rispetto delle prescrizioni a intervalli regolari, ma almeno ogni cinque anni.

Art. 132octies Relazioni d’interesse

1 Le relazioni d’interesse delle persone di cui all’articolo 66a LAVS devono essere rilevate dal competente organo di nomina, documentate presso la cassa di compensazione e verificate annualmente.

2 La cassa di compensazione può pubblicare le relazioni d’interesse.

Titolo prima dell’art. 141sexies

Hquater. Sistema d’informazione per la trasmissione di richieste

Art. 141sexies

1 Il sistema d’informazione secondo l’articolo 71 capoverso 4bis LAVS consente ai richiedenti di compilare elettronicamente i moduli per rivendicare il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 29 capoverso 2 LPGA.

2 L’UCC trasmette in modo automatizzato agli organi esecutivi competenti le richieste in forma strutturata e leggibile elettronicamente.

3 Il sistema d’informazione contiene tutti i dati necessari per rivendicare il diritto alle prestazioni che sono stati registrati direttamente dai richiedenti.

Titolo prima dell’art. 141septies

Hquinquies. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d’informazione

Art. 141septies

1 Gli organi esecutivi comunicano immediatamente all’UFAS eventuali danni e limitazioni significative nel funzionamento dei sistemi, in particolare in seguito a un ciberincidente, e gli fanno rapporto sulla loro risoluzione.

2 Le comunicazioni secondo il capoverso 1 non sostituiscono le notifiche di violazioni della sicurezza dei dati all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legge del 25 settembre 20204 sulla protezione dei dati o alle autorità cantonali preposte alla protezione dei dati secondo le leggi cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 142 cpv. 2

2 Se alla cassa di compensazione sono stati delegati altri compiti conformemente all’articolo 63a capoverso 1 LAVS, i contributi necessari per tale scopo e le prestazioni fatte possono, con l’approvazione dell’UFAS, essere compresi nel conteggio, a condizione che ciò non complichi il regolamento dei conti.

Inserire prima del titolo della cifra V

Art. 155a Conto d’amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali

1 Se vi è un istituto delle assicurazioni sociali secondo l’articolo 61 capoverso 1bis LAVS, questo deve tenere un bilancio e un conto d’amministrazione separati per ciascuna unità organizzativa e per l’organo direttivo sovraordinato, se ve n’è uno.

2 L’organo direttivo sovraordinato può rifatturare alle unità organizzative che gli sono subordinate soltanto le spese che hanno un nesso diretto con i loro compiti e che sorgerebbero anche in mancanza di una struttura direttiva superiore.

3 Le spese che non sono imputabili né alle varie assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone.

Art. 158bis cpv. 1 lett. bbis

1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione:

  • bbis 70 franchi per ogni domanda di fallimento secondo l’articolo 166 LEF5 e 210 franchi per ogni procedura di fallimento chiusa con una decisione del giudice del fallimento secondo l’articolo 268 capoverso 2 LEF;

Art. 159 Regola

Per le casse di compensazione vanno svolte tre revisioni secondo l’articolo 68a LAVS, con un rapporto separato per ciascuna di esse:

  • a. una revisione principale;

  • b. una revisione di chiusura;

  • c. una verifica dei sistemi d’informazione.

Art. 160 Estensione

1 L’estensione delle revisioni deve essere adattata al movimento degli affari della cassa di compensazione.

2 La revisione principale deve comprendere la verifica dell’applicazione materiale del diritto, del regolamento dei conti e dell’organizzazione interna della cassa di compensazione. Essa deve essere effettuata nel corso dell’anno d’esercizio.

3 La revisione di chiusura deve comprendere la verifica del conto annuale, della corretta imputazione dei costi ai compiti delegati e dell’impiego conforme alla legge dei contributi per le spese di amministrazione e dei sussidi secondo l’articolo 69 capoverso 3 LAVS.

4 La verifica dei sistemi d’informazione deve comprendere la valutazione dell’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 72a capoverso 2 lettera b LAVS. Può essere effettuata simultaneamente a una delle altre verifiche o indipendentemente da essa.

5 L’UFAS emana istruzioni in merito.

Art. 160bis Revisione dell’esecuzione dei compiti delegati

1 L’UFAS emana istruzioni per le revisioni dell’esecuzione dei compiti delegati alle casse di compensazione.

2 Le istruzioni per le revisioni contengono le prescrizioni per la presentazione dei rapporti.

Art. 161 cpv. 2–4

2 Le agenzie che non sono della categoria indicata nel capoverso 1, ma che emanano decisioni autonomamente, devono essere controllate sul posto almeno una volta l’anno. L’estensione della revisione va adeguata ai compiti delegati alle singole agenzie.

3 Abrogato

4 Previa approvazione dell’UFAS, le casse di compensazione decidono se i capoversi 1 e 2 sono applicabili alle singole agenzie.

Art. 162 cpv. 1

1 Il controllo periodico dei datori di lavoro di cui all’articolo 68b LAVS è effettuato in linea di massima sul posto. L’organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro può rinunciare al controllo sul posto, se ha accesso ai dati e ai documenti necessari per via elettronica.

Art. 163 cpv. 1

1 L’organo incaricato di svolgere il controllo dei datori di lavoro deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione.

Titolo prima dell’art. 164

III. Requisiti per l’ufficio di revisione e il capo revisore

Art. 164 Regola

I requisiti di cui all’articolo 68 capoverso 4 LAVS sono disciplinati negli articoli 11n–11q dell’ordinanza del 22 agosto 20076 sui revisori.

Art. 165–168

Abrogati

Art. 169 cpv. 4

4 I rapporti di revisione devono essere trasmessi all’UFAS entro un termine da fissarsi da quest’ultimo. Altri esemplari devono essere inviati direttamente all’UCC, alla cassa di compensazione e alle sue associazioni fondatrici. I rapporti di controllo devono essere inviati alle casse di compensazione.

Titolo prima dell’art. 170

IIIa. Spese di revisione delle casse e di controllo dei datori di lavoro

Art. 170, rubrica e cpv. 1

Abrogato

Art. 171 cpv. 2

2 L’UFAS è competente a ordinare i controlli conformemente all’articolo 72b lettera d LAVS.

Art. 174 cpv. 1 lett. d, e, i e j

1 All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli articoli 133bis, 134ter–134quinquies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

  • d. trarre dagli annunci fatti in conformità dell’articolo 140 capoverso 2 e dal registro delle prestazioni in denaro correnti le informazioni necessarie richieste dall’UFAS;

  • e. comunicare alle casse di compensazione le date di decesso figuranti nel registro degli assicurati, se gli avvisi riguardano beneficiari di prestazioni che sono iscritti nel registro delle prestazioni in denaro correnti;

  • i. per quanto concerne i registri che gestisce, garantire la protezione dei dati e la sicurezza dei dati conformemente alla legislazione federale sulla protezione dei dati7, all’ordinanza del 27 maggio 20208 sui ciber-rischi e alle istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 20199 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale;

  • j. conservare i dati suscettibili di conferire il diritto a una prestazione per dieci anni dopo l’estinzione dell’ultimo diritto a una prestazione; successivamente, i dati vengono distrutti, se è certo che questi non saranno più necessari per prestazioni concesse successivamente; l’UFAS disciplina i dettagli.

Art. 176, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72 LAVS è l’UFAS.

2 Abrogato

Art. 178

Abrogato

Art. 180 cpv. 1, 2 e 4

1 Abrogato

2 Se in applicazione dell’articolo 72b lettera h LAVS si ordina l’amministrazione della cassa di compensazione da parte di un commissario, l’UFAS nomina il commissario previa consultazione del Cantone o delle associazioni fondatrici. Il commissario sostituisce l’organo superiore della cassa e il gerente della cassa e ne assume tutti gli obblighi e le competenze.

4 L’amministrazione da parte di un commissario è revocata appena è data la garanzia che i compiti incombenti alla cassa di compensazione saranno adempiti in conformità delle prescrizioni. Il commissario deve stendere un rapporto finale per l’UFAS.

Art. 209quater Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati

Gli assicuratori contro gli infortuni e l’assicurazione militare secondo l’articolo 50b capoverso 1 lettere c e d LAVS versano all’UCC un emolumento che copre le spese effettive per l’accesso online al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati.

Art. 211 Tasse postali e tasse di pagamento

1 Le tasse e i diritti per gli invii postali e i versamenti interni, nonché all’estero in virtù di accordi bilaterali, derivanti dall’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti presso le casse di compensazione e l’UCC sono finanziati dal Fondo di compensazione AVS.

2 L’assunzione delle tasse e dei diritti può essere estesa ai compiti delegati secondo l’articolo 63a LAVS, se questi sono svolti insieme con un invio secondo il capoverso 1. Le tasse e i diritti addebitati esclusivamente in relazione a questi compiti delegati devono essere finanziati direttamente a carico dei medesimi.

3 L’UFAS, d’intesa con le unità aziendali interessate della Posta Svizzera, prescrive i particolari d’applicazione.

Art. 211bis cpv. 3

Abrogato

Art. 211quater cpv. 1

1 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alle casse di compensazione le spese di esecuzione anticipate conformemente all’articolo 68 LEF10 se è comprovato che il debitore non le paga.

Art. 211quinquies Assunzione delle spese per i sistemi d’informazione

1 Le spese per sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale sono assunte dal Fondo di compensazione AVS, se sono adempiute le seguenti condizioni:

  • a. i sistemi d’informazione comportano agevolazioni per gli organi esecutivi, gli assicurati o i datori di lavoro nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 63 LAVS;

  • b. i sistemi d’informazione servono allo scambio di informazioni tra più organi esecutivi;

  • c. i sistemi d’informazione possono essere sviluppati o gestiti dall’UCC in modo centralizzato ed economico.

2 L’UFAS verifica l’adempimento delle condizioni e decide, previa consultazione degli organi esecutivi, in merito all’assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 Gli articoli 158bis capoverso 1 lettera bbis e 211quater capoverso 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

3 L’allegato cifra 4 (ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP») entra in vigore come segue:

  • a. l’ingresso e l’articolo 14 capoverso 1bis, eccettuato il rimando all’articolo 56 capoverso 1 lettera fbis LPP, il 1° gennaio 2024;

  • b. gli articoli 12a capoverso 1 e 12b, nonché il rimando all’articolo 56 capoverso 1 lettera fbis LPP nell’articolo 14 capoverso 1bis, il 1° luglio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 2007 sui revisori11

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «sezione» è sostituito con «capitolo».

Titolo prima dell’art. 1

Capitolo 1: Abilitazione per la prestazione di servizi di revisione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 cpv. 1 lett. e e f

1 Devono presentare una domanda di abilitazione all’autorità di sorveglianza:

  • e. le persone fisiche che desiderano eseguire verifiche quali auditor responsabili conformemente agli articoli 68 e 68a della legge federale del 20 dicembre 194612 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), sulla base di un’abilitazione ai sensi della lettera a;

  • f. le imprese di revisione che desiderano eseguire verifiche quali società di audit conformemente agli articoli 68 e 68a LAVS, sulla base di un’abilitazione ai sensi della lettera b.

Art. 10a

Ex art. 11

Art. 10b

Ex art. 12

Art. 10c

Ex art. 14

Art. 11

Ex art. 15

Titolo prima dell’art. 11a

Sezione 2:
Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari

Art. 11a, rubrica

Abilitazione

Art. 11h cpv. 1 lett. d

1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

  • d. per i corsi svolti in forma virtuale asincrona è effettuato un controllo dell’apprendimento.

Sezione 3:
Abilitazione ad eseguire verifiche conformemente alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 11m Abilitazione

L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione nonché ad auditor responsabili per eseguire le verifiche conformemente agli articoli 68 e 68a LAVS 13, se questi adempiono i requisiti di cui agli articoli 11n–11p.

Art. 11n Organizzazione sufficiente

Un’impresa di revisione è organizzata in modo sufficiente per eseguire verifiche conformemente alla LAVS14 se:

  • a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati secondo l’articolo 11m;

  • b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica di casse di compensazione o agenzie secondo l’articolo 161 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 194715 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

  • c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c CO.

Art. 11o Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale

1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di casse di compensazione AVS e agenzie se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. 250 ore di revisione nel quadro di revisioni principali nei sei anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione;

  • b. 200 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura nei sei anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione;

  • c. 12 ore di perfezionamento nell’ambito di attività dell’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS16 nei tre anni precedenti l’inoltro della domanda di abilitazione.

2 Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche se per gli ultimi tre anni può dimostrare di soddisfare i requisiti seguenti:

  • a. in media 40 ore di revisione nell’ambito di revisioni principali e 30 ore di revisione nel quadro di revisioni di chiusura; e

  • b. 12 ore complessive di perfezionamento nell’ambito di attività dell’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS.

Art. 11p Perfezionamento

Per il perfezionamento per i compiti di cui all’articolo 68a capoverso 2 lettere a, b ed e LAVS si applica l’articolo 11h capoversi 1 lettere b–d, 2 e 3.

Art. 11q Revoca dell’abilitazione

1 L’autorità di sorveglianza può revocare l’abilitazione a tempo determinato o indeterminato a una persona fisica abilitata o a un’impresa di revisione abilitata che non adempie più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 11n–11p.

2 Se le condizioni per l’abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima comminata.

3 Se la revoca dell’abilitazione è sproporzionata, l’autorità di sorveglianza la ammonisce per scritto.

Art. 12, 14 e 15

Abrogati

Art. 51e Disposizioni transitorie della modifica del 22 novembre 2023

1 Le abilitazioni per la verifica secondo la LAVS rilasciate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo il diritto anteriore restano valide. Dopo due anni vengono automaticamente soppresse, se non è rilasciata un’abilitazione secondo il nuovo diritto in base alle condizioni di cui agli articoli 11n–11p.

2 Le domande di abilitazione di imprese di revisione e di auditor responsabili in merito alle quali l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali non ha preso una decisione all’entrata in vigore della modifica del ... sono valutate dall’autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.

2. Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali17

Art. 18a Scambio elettronico di dati

L’autorità di vigilanza di un’assicurazione sociale può disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali. Nel farlo tiene conto di standard attuali riconosciuti.

Art. 18abis

Ex art. 18a

3. Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità18

Art. 54 cpv. 3

3 Gli articoli 159 lettere b e c nonché 160 capoversi 1 e 3–5 OAVS19 si applicano per analogia alla revisione della contabilità degli uffici AI.

4. Ordinanza del 22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia LPP»20

Ingresso

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoversi 2 e 3, 59a e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198221 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

Art. 12a cpv. 1

1 Il fondo di garanzia finanzia l’Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e fbis LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 3 ottobre 199422 sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l’articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.

Art. 12b Versamenti all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Il fondo di garanzia versa ogni anno un contributo all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS a copertura delle spese che quest’ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l’utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell’Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 14 cpv. 1bis

1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, fbis, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.

5. Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale23

Art. 3 cpv. 3

3 Ogni iscrizione nell’elenco deve indicare il numero d’identificazione delle imprese, la denominazione e l’indirizzo dell’istituto, nonché la data della decisione relativa all’assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nell’elenco va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

Art. 6 cpv. 3

3 La Commissione di alta vigilanza determina i costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l’esercizio corrispondente e li imputa alle tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1.

Art. 7 Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza

1 La tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti degli emolumenti per decisioni e servizi, nonché le spese del fondo di garanzia per la riscossione della tassa presso gli istituti di previdenza conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettera i LPP.

2 Essa ammonta al massimo a 6 franchi per milione di franchi della somma delle prestazioni d’uscita regolamentari di tutti gli assicurati e del decuplo di tutte le rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla legge del 17 dicembre 199324 sul libero passaggio, secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio dell’esercizio per il quale è dovuta la tassa di vigilanza.

3 La Commissione di alta vigilanza fattura al fondo di garanzia le tasse di vigilanza da versare al più tardi nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

4 e 5 Abrogati

Art. 25b Disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2024

1 Gli elenchi degli istituti soggetti a vigilanza sono completati entro il 31 dicembre 2025 con il numero d’identificazione delle imprese.

2 Il fondo di garanzia riscuote la tassa di vigilanza di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a LPP secondo la nuova base di calcolo per la prima volta per l’esercizio 2024 della Commissione di alta vigilanza.

6. Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità25

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 3b:
Rilevamento di effettivi di soli beneficiari di rendite e di effettivi con una netta preponderanza di beneficiari di rendite

Art. 17 Netta preponderanza di beneficiari di rendite

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)

1 Un effettivo è considerato avere una netta preponderanza di beneficiari di rendite se i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, compresi i relativi accantonamenti tecnici, ammontano almeno al 70 per cento della totalità dei capitali di previdenza dell’effettivo da trasferire.

2 La data di riferimento per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è il momento convenuto per il rilevamento.

3 La valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza trasferente. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti e uscite fino alla data convenuta per il rilevamento.

4 I capitali di previdenza degli assicurati invalidi che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento regolamentare non sono presi in considerazione per la valutazione della netta preponderanza di beneficiari di rendite.

Art. 17a Finanziamento sufficiente

(art. 52e cpv. 4 e 53ebis LPP)

1 Un effettivo è considerato finanziato in misura sufficiente se il patrimonio di previdenza da trasferire per l’effettivo copre:

  • a. il capitale di previdenza dell’effettivo da trasferire;

  • b. gli accantonamenti tecnici per l’effettivo da trasferire; e

  • c. una riserva di fluttuazione di valore sufficiente per l’effettivo da trasferire.

2 La riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo da trasferire è sufficiente, se corrisponde almeno alla riserva di fluttuazione di valore dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo.

3 Se l’effettivo è rilevato da un istituto che procede a un calcolo separato per ogni cassa pensioni affiliata, la riserva di fluttuazione di valore dell’effettivo è sufficiente, se corrisponde almeno al valore obiettivo della cassa pensioni affiliata.

4 La data di riferimento per la valutazione del finanziamento sufficiente è il momento convenuto per il rilevamento.

5 La valutazione del finanziamento sufficiente è di responsabilità del perito in materia di previdenza professionale dell’istituto di previdenza che rileva l’effettivo. Nella valutazione il perito tiene conto dell’andamento dell’effettivo, in particolare di prevedibili pensionamenti nonché di casi d’invalidità pendenti e latenti.

Titolo prima dell’art. 18

Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione

Art. 48 Valutazione

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e LPP.

7. Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno26

Art. 42 Disposizioni applicabili

Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto nonché gli articoli 34–43 e 205–212bis OAVS27.