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AS 2023 751

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza, «certificato di carenza di beni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «attestato di carenza di beni».

Art. 7a Continuazione dell’assicurazione per persone non più soggette d’obbligo

Gli assicuratori possono offrire alle persone che sono state soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 lettere a e c e degli articoli 3–6 la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale. Il contratto può essere stipulato con lo stesso assicuratore o con un altro. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell’assicurazione sociale malattie. I rapporti d’assicurazione soggiacciono alla legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione (LCA).

Art. 105b cpv. 2

2 Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi.

Art. 105f Notifiche relative agli attestati di carenza di beni e ad altri crediti

1 L’assicuratore notifica l’attestato di carenza di beni e gli altri crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3bis LAMal al Cantone nel quale è stato rilasciato l’attestato o sono sorti gli altri crediti.

2 Informa l’autorità cantonale competente, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, sull’evoluzione degli attestati di carenza di beni rilasciati dall’inizio dell’anno.

3 Notifica i crediti all’autorità competente del Cantone in cui il figlio è domiciliato alla nascita dei suddetti crediti entro il termine di cui al capoverso 2. Ne giustifica l’importo e indica la ragione per cui non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

4 Trasmette all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo il conteggio finale degli attestati di carenza di beni rilasciati e degli altri crediti ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3bis LAMal sorti durante l’anno precedente. Entro la stessa data le consegna il corrispondente rapporto di revisione. Il conteggio contiene una ricapitolazione delle domande di assunzione dei crediti ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3, 3bis e 5 LAMal e una ricapitolazione delle restituzioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 LAMal.

5 Su richiesta, l’assicuratore consegna o comunica gratuitamente all’autorità cantonale competente:

  • a. tutti i documenti che attestano l’esistenza e l’entità di un credito;

  • b. nel caso di una cessione, le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti ai sensi dell’articolo 170 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni3.

Art. 105fbis Ulteriore assunzione dei crediti notificati

1 L’autorità cantonale competente informa gli assicuratori prima del 1° dicembre se decide, conformemente all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, di assumere un ulteriore 5 per cento della somma dei crediti che saranno oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal nel corso dell’anno successivo. La sua decisione vale per un anno civile.

2 L’autorità cantonale competente può scegliere tra l’assunzione annuale o trimestrale dei crediti che l’assicuratore le ha notificato. Comunica la sua scelta entro la data di cui al capoverso 1.

3 L’assicuratore cede i crediti all’autorità cantonale competente e le trasmette a proprio carico gli attestati di carenza di beni purché i crediti riguardino premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione. L’assicuratore vi provvede nei 30 giorni che seguono:

  • a. il pagamento del Cantone ai sensi dell’articolo 105k capoverso 3 lettera a in caso di assunzione annuale;

  • b. il pagamento dell’acconto del Cantone ai sensi dell’articolo 105k capoverso 2 in caso di assunzione trimestrale.

4 A meno che l’assicurato non sia in mora con il pagamento di altri premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione, l’assicuratore annulla la sospensione dell’assunzione delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64a capoverso 7 LAMal nei dieci giorni che seguono la cessione e ne informa l’autorità cantonale competente.

5 L’autorità cantonale competente informa gli assicurati in questione in merito al cambiamento di creditore.

Art. 105g, frase introduttiva e lett. d ed f

Al momento della comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal, l’assicuratore notifica i seguenti dati affinché assicurati e debitori possano essere identificati:

  • d. l’indirizzo;

  • f. la lingua di corrispondenza.

Art. 105h Scambio di dati

Dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori, il DFI può stabilire prescrizioni tecniche e organizzative per lo scambio e il formato dei dati.

Art. 105j Organo di revisione

1 L’organo di revisione verifica l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dagli assicuratori riguardanti:

  • a. i crediti di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;

  • b. il pagamento dei crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal;

  • c. le restituzioni al Cantone previste all’articolo 64a capoverso 4 LAMal e le altre restituzioni.

2 Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3 LAMal, controlla:

  • a. se le indicazioni concernenti i debitori e gli assicurati sono corrette;

  • b. se la procedura di diffida di cui all’articolo 105b è stata rispettata;

  • c. se esiste un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente;

  • d. se la data di rilascio dell’attestato di carenza di beni o del titolo equivalente risale all’anno precedente;

  • e. se l’importo complessivo dei crediti è esatto;

  • f. se il credito è stato notificato al Cantone secondo l’articolo 105f capoverso 1;

  • g. se l’attestato di carenza di beni o il titolo equivalente non concerne un credito di pertinenza della LCA4.

3 Per i crediti di cui all’articolo 64a capoverso 3bis LAMal, controlla:

  • a. se gli elementi previsti al capoverso 2 lettere a, b, e ed f sono rispettati;

  • b. se è indicata la ragione per cui l’assicuratore non ha potuto ottenere un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

4 Il Cantone assume i costi dellorgano di revisione qualora ne designi uno diverso da quello di cui allarticolo 25 LVAMal5.

Art. 105k Regolamento dei conteggi trasmessi dagli assicuratori

1 Al momento della ricezione dei dati personali e delle comunicazioni di cui all’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal, l’autorità cantonale competente può trasmettere all’assicuratore i dati personali ai sensi dell’articolo 105g relativi agli assicurati per i quali si assume gli importi in arretrato.

2 Se ha scelto l’assunzione trimestrale, il Cantone versa un acconto all’assicuratore nei 30 giorni successivi alla notifica dei crediti da parte di quest’ultimo. L’acconto corrisponde ai crediti notificati.

3 Il Cantone versa all’assicuratore, entro il 30 giugno:

  • a. i crediti di cui all’articolo 64a capoversi 4 o 5 LAMal in caso di assunzione annuale;

  • b. il saldo secondo il conteggio finale dei crediti di cui all’articolo 64a capoverso 5 LAMal in caso di assunzione trimestrale.

4 Effettua il versamento dopo aver dedotto le restituzioni di cui all’articolo 64a capoverso 4 LAMal. Se le restituzioni superano i crediti, l’assicuratore restituisce la differenza al Cantone entro la medesima scadenza.

5 Se un Cantone accorda una riduzione del premio per un periodo per il quale l’assicuratore gli ha già comunicato nel suo conteggio finale un credito secondo l’articolo 64a capoverso 3 o 3bis LAMal o se annulla tale riduzione a causa di una doppia assicurazione, l’assicuratore gli restituisce una percentuale di tale riduzione del premio per un importo pari a quello assunto dal Cantone. Sull’attestato di carenza di beni o sul titolo equivalente, i crediti nei confronti della persona assicurata sono ridotti dell’ammontare dell’intera riduzione del premio.

6 L’assicuratore che ha già ceduto un credito all’autorità cantonale competente e riceve da questi versamenti a titolo di regolamento totale o parziale del credito deve restituirglieli integralmente. Gli importi versati sono integralmente dedotti dall’attestato di carenza di beni o dal titolo equivalente.

7 Il Cantone non versa nulla all’assicuratore per i crediti oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 64a capoversi 3 e 3bis LAMal se riguardano anche crediti di pertinenza della LCA6.

8 L’autorità cantonale competente può chiedere agli assicuratori rettifiche retroattive dei conteggi finali ai sensi dell’articolo 105f capoverso 4 entro tre anni dalla loro ricezione.

Art. 105l cpv. 2bis e 4

2bis L’assicuratore informa gli assicurati maggiori di 18 anni che non sono considerati in mora per gli importi dovuti prima del raggiungimento della maggiore età.

4 Gli assicurati per i quali il Cantone assume un ulteriore 5 per cento dei crediti notificati non sono più considerati in mora per tali crediti:

  • a. dal momento del versamento effettuato dal Cantone in caso di ripresa annuale;

  • b. dal momento del versamento dell’acconto effettuato dal Cantone in caso di ripresa trimestrale.

Art. 106c cpv. 5 e 5bis

5 Può compensare i suoi crediti residui relativi ai premi per l’anno civile e altri crediti scaduti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, fatto salvo l’articolo 105k capoverso 5, attraverso:

  • a. la riduzione dei premi accordata dal Cantone;

  • b. l’importo forfettario accordato dal Cantone per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

5bis Versa il saldo all’assicurato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale riduzione da parte del Cantone. Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali secondo cui il premio può essere ridotto al massimo del suo stesso importo mentre i piccoli importi non sono versati.

Art. 132 cpv. 3

3 Le casse malati possono offrire alle persone di cui ai capoversi 1 e 2 la continuazione dei rapporti d’assicurazione su base contrattuale oltre il 31 dicembre 1996. Il contratto può essere stipulato con la stessa cassa malati o con un altro assicuratore ai sensi dell’articolo 11 LAMal. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell’assicurazione sociale malattie. I rapporti d’assicurazione soggiacciono alla LCA8.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 22 novembre 2023

1 Il Cantone informa l’assicuratore, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, dell’assunzione di un ulteriore 3 per cento di un credito di cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022 della LAMal9 aveva già assunto l’85 per cento.

2 L’assicuratore conferma quindi il credito entro 30 giorni o informa il Cantone di qualsiasi pagamento ottenuto da quando quest’ultimo ha versato la quota dell’85 per cento. Quando il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento del credito, l’assicuratore glielo cede entro i tre mesi successivi al versamento da parte del Cantone, purché riguardi premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora o spese d’esecuzione.

3 L’assicurato per il quale il Cantone ha assunto un ulteriore 3 per cento di un credito notificato non è più considerato in mora dal momento in cui il Cantone effettua il versamento.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

2 Gli articoli 105b capoverso 2, 105fbis capoversi 1 e 2, 105h, 105l capoverso 2bis e 106c capoversi 5 e 5bis entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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