AS 2023 752
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. j
1 Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:
j. le persone attive come atleti o allenatori in un’associazione sportiva o in un’organizzazione simile nell’ambito dello sport, nella misura in cui l’associazione o l’organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell’AVS di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |