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AS 2023 752

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. j

1 Non sono soggetti all’obbligo assicurativo:

  • j. le persone attive come atleti o allenatori in un’associazione sportiva o in un’organizzazione simile nell’ambito dello sport, nella misura in cui l’associazione o l’organizzazione versi a tutte queste persone esclusivamente un reddito annuo corrispondente al massimo a due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell’AVS di cui all’articolo 34 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr