AS 2023 755
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 6, rubrica e cpv. 1, secondo periodo, nonché 2 e 3
Riesame
1 … Essa effettua un colloquio con le parti in conflitto e prende per iscritto una decisione sulla valutazione entro 14 giorni.
2 Se gli impiegati non concordano con la decisione, gli Uffici federali prevedono un servizio interno all’ufficio al quale può essere richiesto per iscritto un ulteriore riesame colloquiale. Gli impiegati possono chiedere per iscritto, entro 14 giorni, un riesame a tale servizio. Il servizio decide per iscritto in modo definitivo sulla valutazione entro 20 giorni dal colloquio.
3 Gli impiegati possono chiedere la partecipazione di una persona di loro fiducia e consentirle la consultazione dell’incarto.
Art. 30 cpv. 2bis
2bis Se alla fine dell’anno civile il saldo orario si situa al di sotto del limite inferiore della fascia, occorre concordare con l’impiegato se e fino a quando il saldo negativo al di sotto del limite inferiore della fascia deve essere recuperato o se può essere compensato con altri saldi. Se non può essere raggiunto alcun accordo o se il saldo negativo non può essere recuperato, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dallo stipendio mensile successivo.
Art. 31 cpv. 2bis
2bis Se alla fine del mese il saldo orario si situa al di sotto del limite inferiore della fascia, occorre concordare con l’impiegato se e fino a quando il saldo negativo al di sotto del limite inferiore della fascia deve essere recuperato o se può essere compensato con altri saldi. Se non può essere raggiunto alcun accordo o se il saldo negativo non può essere recuperato, il corrispondente importo calcolato in funzione dello stipendio orario di cui all’articolo 19 capoverso 1 viene dedotto dallo stipendio mensile successivo.
Art. 40 cpv. 2 lett. g, 3 lett. c, 4 e 4bis
2 Un congedo pagato può essere concesso in particolare per le seguenti attività:
g. partecipazione a offerte di Gioventù e Sport (G+S) in una funzione dirigenziale e partecipazione a corsi per monitori di G+S nonché a corsi per monitori dei partner di G+S: il tempo necessario fino a un massimo di sei giorni lavorativi all’anno.
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
c. assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio, se l’assistenza da parte dell’impiegato è necessaria: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;
4 I giorni di congedo presi di cui ai capoversi 2 e 3 sono computati sulla durata dell’impiego.
4bis I giorni di congedo non presi di cui ai capoversi 2 e 3 decadono senza indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 43 cpv. 1
1 Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari:
a. 15 franchi per la colazione;
b. 30 franchi per il pranzo o la cena.
Art. 44 Rimborso dei pernottamenti
1 Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 200 franchi per notte; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 275 franchi per notte.
2 Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi per notte.
Art. 53 cpv. 1, frase introduttiva, 2, 2bis e 4
1 Gli impiegati hanno diritto a:
2 Il datore di lavoro determina le riduzioni per l’abbonamento generale. Ammontano alle seguenti percentuali per gli impiegati che con questo abbonamento:
a. effettuano fino a 59 viaggi di servizio all’anno: 25 per cento;
b. effettuano 60 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento.
2bis Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento. Sono considerati viaggi di servizio ai sensi del capoverso 2 gli impieghi professionali al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio degli impiegati.
4 L’abbonamento generale ricevuto con una riduzione di cui al capoverso 2 lettera b deve essere restituito al datore di lavoro:
a. in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
b. a seguito del venir meno delle condizioni di cui al capoverso 2.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
30 novembre 2023 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |