AS 2023 756
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Titolo
Concerne soltanto il testo francese
Art. 4 cpv. 1 lett. e
1 L’indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
e. un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)2 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
Art. 5 cpv. 1 lett. b
1 È considerato salariato con reddito regolare chi:
b. ha interrotto il lavoro per uno dei motivi di cui all’articolo 4 capoverso 1.
Art. 7 cpv. 1 lett. d
1 L’indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in reddito giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:
d. un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO3 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329gbis CO;
Titolo prima dell’art. 23
Capitolo 2: Indennità di maternità e indennità per l’altro genitore
Art. 26, frase introduttiva
Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione secondo l’articolo 16b capoverso 1 lettera a o 16i capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria della madre o dell’altro genitore avente diritto in uno Stato:
Art. 29, rubrica, nonché cpv. 2, frase introduttiva, e 3
Disoccupazione della madre o dell’altro genitore
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)
2 L’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se:
3 L’altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG), se:
a. non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione prima della nascita del figlio e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo per l’altro genitore in caso di decesso della madre; e
b. è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.
Art. 30, rubrica e frase introduttiva
Incapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)
La madre o l’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:
Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché 2
Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita un’attività lucrativa dipendente
(art. 16e e 16l LIPG)
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o l’altro genitore non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
e. un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO4 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
2 L’indennità di maternità e quella per l’altro genitore sono calcolate separatamente.
Art. 32 Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente
(art. 16e e 16l LIPG)
Alla madre o all’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.
Art. 33 Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente
(art. 16e e 16l LIPG)
Se la madre o l’altro genitore esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente, l’indennità è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 31.
Art. 34 Cassa di compensazione competente
(art. 17–19 LIPG)
1 Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:
a. per la madre tenuta a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
b. per l’altro genitore tenuto a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l’ultimo giorno di fruizione del congedo per l’altro genitore;
c. per la madre e l’altro genitore domiciliati all’estero che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
2 L’articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
Art. 34a Attestati
(art. 17–19 LIPG)
1 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
2 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego.
3 Il datore di lavoro presso il quale l’altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell’altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo.
Art. 35 cpv. 2 e 3
2 L’indennità di maternità è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto. Lo stesso vale per le indennità giornaliere supplementari per l’altro genitore in caso di decesso della madre di cui all’articolo 16kbis LIPG.
3 L’indennità per l’altro genitore è versata in una sola volta, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG. Lo stesso vale per l’indennità di maternità supplementare in caso di decesso dell’altro genitore di cui all’articolo 16cbis LIPG.
Titolo prima dell’art. 35a
Capitolo 2a: Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
Sezione 1:
Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché della madre e dell’altro genitore disoccupati o incapaci al lavoro
Art. 35c Disoccupazione della madre o dell’altro genitore
(art. 16n LIPG)
Il diritto della madre disoccupata o dell’altro genitore disoccupato è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e fino all’inizio del diritto la madre o l’altro genitore ha percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 35d, rubrica e frase introduttiva, nonché lett. a
Incapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore
(art. 16n LIPG)
Il diritto della madre o dell’altro genitore incapace al lavoro è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e:
a. fino all’inizio del diritto, la madre o l’altro genitore incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità o un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’altra assicurazione sociale o da un’assicurazione privata; o
Art. 35f cpv. 1 lett. e
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
e. un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO5 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
Art 35n cpv. 1 lett. e
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’accoglimento dell’adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
e. un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO6 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
II
L’ordinanza del 3 luglio 20017 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 60 cpv. 1bis
1bis Se il padre legale o l’altro genitore legale muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, l’impiegata ha diritto a 20 giorni lavorativi di congedo di maternità supplementari con l’intero stipendio e gli assegni sociali. Questi 20 giorni lavorativi possono essere riscossi in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
Art. 60b cpv. 3–5
3 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, il padre legale o l’altro genitore legale ha diritto a quattro mesi di congedo supplementari. Il congedo deve essere preso in una sola volta a decorrere dal giorno successivo al decesso della madre. Sono versati l’intero stipendio e gli assegni sociali.
4 Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi e il neonato deve rimanere in ospedale per un periodo ininterrotto di almeno due settimane immediatamente dopo la nascita, si applica per analogia l’articolo 60 capoversi 1 e 3.
5 Il termine quadro di sei mesi di cui al capoverso 1 è interrotto durante la fruizione del congedo di cui ai capoversi 3 o 4.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |