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AS 2023 757

Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 9 ottobre 19971 concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:

Art. 2b cpv. 2

2 La patente con limite di età autorizza sia alla pesca in alto lago con rete flottante ancorata, con la rispettiva magliatura minima ammessa, sia alla pesca nella zona del declivio svizzero.

Art. 2c cpv. 5

5 La patente di aggiornamento può essere concessa:

  • a. agli itticoltori che devono acquisire i due anni di esperienza professionale in vista del corso di aggiornamento per diventare esperti dell’industria peschereccia, al massimo per due anni;

  • b. a coloro che soddisfano i requisiti di ammissione all’esame di esperto dell’industria peschereccia e che sono iscritti al relativo corso di aggiornamento, per il periodo fino al completamento di detta formazione ma al massimo per quattro anni.

Art. 5 cpv. 1 lett. b n. 8

1 L’esercizio della pesca professionale è permesso soltanto con gli attrezzi seguenti:

  • b. in alto lago, con:

    1. complessi di reti tese (art. 12).

Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva, nonché 3–8

1 Le reti flottanti libere possono essere impiegate soltanto per la cattura di riproduttori del Coregonus lavaretus (Blaufelchen) e nel rispetto delle seguenti misure massime e minime:

38 Abrogati

Art. 11 cpv. 1 lett. a, 6 e 7

1 Per la rete flottante ancorata valgono le seguenti misure massime e minime:

  • a. magliatura 40–44 mm;

6 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.

7 Abrogato

Art. 12 cpv. 1 lett. a, 2–5

1 Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:

  • a. magliatura 40–44 mm per le reti monofilo e 38–44 mm per le reti multimonofilo;

2 Abrogato

3 L’impiego di complessi di reti tese è autorizzato dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 15 ottobre. Dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 31 maggio possono essere impiegati solo senza mettere in pericolo i luoghi di riproduzione del luccioperca.

4 All’impiego di complessi di reti tese di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le restrizioni seguenti:

  • a. dalle ore 12.00 del 10 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo non possono essere levati di domenica e nei giorni festivi;

  • b. dall’11 maggio al 15 ottobre devono essere controllati ogni giorno;

  • c. dall’11 maggio al 15 ottobre devono essere levati di sabato entro le ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi entro le ore 18.00;

  • d. dall’11 maggio al 15 ottobre possono essere posati di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00.

5 Il complesso di reti tese deve essere ancorato ad ambo le estremità. Deve essere posato in modo che almeno una si trovi sul declivio. Nel caso della patente di pesca sul declivio e della patente con limite di età, entrambe le estremità devono trovarsi sul declivio. La distanza da altri complessi di reti tese come pure da reti da posta a maglia grande e da complessi di reti flottanti ancorate deve essere di almeno 200 m.

Art. 13 cpv. 5

5 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo tre reti nel periodo dal 10 gennaio al 31 marzo e quattro reti nel periodo dal 1° aprile al 15 luglio; le reti devono essere riunite in un complesso.

Art. 14 cpv. 1 lett. a n. 2, 2 lett. b, 4 lett. a e 5

1 Per le reti alzate sul fondo (reti di fondo) valgono le seguenti misure massime e minime:

  • a. magliatura:

    1. per la cattura dei gardon (reti per i gardon): 40–44 mm monofilo o 38–44 mm multimonofilo,

2 Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

  • b. reti per i gardon:

dal 10 gennaio alle ore 12.00 al 20 aprile alle ore 12.00 e dal 10 maggio alle ore 12.00 al 15 ottobre alle ore 12.00; in deroga al capoverso 1 lettera a numero 2, a partire dal 10 maggio alle ore 12.00 possono essere impiegate reti monofilo con una magliatura di 38–44 mm fino a una profondità di al massimo 20 m;

4 Per ogni patente possono essere impiegate simultaneamente al massimo:

  • a. sei reti per il pesce persico e sei reti per i gardon;

5 Abrogato

Art. 18 cpv. 1

1 La lenza (ami e lenza, con o senza canna) può avere due ami al massimo che, durante la cattura, devono essere muniti di esche naturali o artificiali. Per la moschetta («Hegene») sono ammessi al massimo 5 ami. Nell’esercizio della pesca sportiva dall’imbarcazione, su lenze con più ami la dimensione dei singoli ami deve essere pari almeno a 6 mm.

Art. 23 cpv. 1

1 Per la cattura di riproduttori del Coregonus oxyrhynchus (Gangfisch) possono essere impiegate reti per i gardon (art. 14 cpv. 1 lett. a). I Cantoni di San Gallo e di Turgovia possono ordinare deroghe relative alla magliatura e al numero delle reti, qualora la cattura regolamentare dei riproduttori lo esiga.

Art. 25 cpv. 1 e 3 lett. d

1 Per catture di massa in complessi di reti flottanti ancorate e di reti tese sintendono le catture di un peso di 50 kg o più per patente e giorno, nella misura in cui non si tratti di un caso isolato e fortuito.

3 Le misure ordinate dal comitato speciale singolarmente o in combinazione tra loro possono riferirsi:

  • d. a modifiche della magliatura.

Art. 26 cpv. 1

1 Per catture accessorie s’intendono tutte le catture di coregoni e di pesci sottomisura, le catture di pesci effettuate durante i periodi di divieto nonché le trote di lago catturate in complessi di reti tese. Se il loro numero supera quello dei pesci per i quali la rete è destinata in primo luogo, le catture accessorie sono designate come rilevanti.

Art. 27 cpv. 1 lett. a e 9

1 Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

Specie

Periodo di divieto

Lunghezza minima

  • a. coregoni

1° gennaio–31 dicembre

9 Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

27 novembre 2023

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti