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AS 2023 759

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Preambolo

Il Tribunale federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 80e Incaricato della protezione dei dati

(art. 10 LPD)

1 L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati.

2 Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.

3 Gli impiegati del Tribunale federale possono in ogni momento ricorrere alla consulenza del consulente per la protezione dei dati del Tribunale federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9 ottobre 2023

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Yves Donzallaz
Il segretario generale, Nicolas Lüscher