AS 2023 759
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Preambolo
Il Tribunale federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 80e Incaricato della protezione dei dati
(art. 10 LPD)
1 L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati.
2 Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.
3 Gli impiegati del Tribunale federale possono in ogni momento ricorrere alla consulenza del consulente per la protezione dei dati del Tribunale federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
9 ottobre 2023 | In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente, Yves Donzallaz |