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AS 2023 764

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 8

Abrogato

Art. 16 cpv. 4

4 Per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA (LIVA), il premio per l’immissione in rete si riduce del fattore calcolato come segue, in base all’aliquota normale vigente secondo l’articolo 25 capoverso 1 LIVA e arrotondato alla quarta cifra decimale:

Art. 30 cpv. 2

2 Un’uscita dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità è possibile in ogni momento, rispettando un termine di disdetta di un mese, per la fine di un trimestre.

Art. 31 cpv. 2

2 Se un gestore ha già partecipato con una parte del suo impianto fotovoltaico al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per questa parte dell’impianto non può chiedere una rimunerazione unica.

Art. 46d cpv. 1

1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.

Art. 46h lett. i–n

In merito alle aste per la rimunerazione unica l’organo d’esecuzione pubblica i seguenti dati:

  • i. il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta, in franchi per kW;

  • j. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in franchi per kW;

  • k. il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in franchi per kW;

  • l. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;

  • m. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in kW;

  • n. la potenza media che ha ottenuto un’aggiudicazione, in kW.

Art. 46k cpv. 1

1 Con la potenza della parte dell’impianto messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 deve essere possibile raggiungere una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell’intero impianto previsto o almeno 10 GWh di energia elettrica all’anno.

Art. 46pbis Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto

1 Se al momento della notifica della produzione netta i requisiti per il diritto di cui all’articolo 71a capoverso 2 LEne non sono soddisfatti, la garanzia di principio è revocata.

2 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto vi sono ragioni non imputabili al gestore, su richiesta l’UFE può adeguare il periodo di riferimento di cui all’articolo 46o capoverso 1 per la determinazione della produzione netta.

3 Se i requisiti per il diritto non sono rispettati nonostante l’adeguamento del periodo di riferimento, la garanzia di principio è revocata.

Art. 63 cpv. 3

3 Il richiedente deve presentare all’UFE il calcolo attuale della redditività aziendale per il progetto.

Art. 83 cpv. 3

3 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 87m cpv. 3

3 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 87zter cpv. 3

3 L’UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei costi scoperti.

Art. 96b cpv. 4

4 Il contributo alle spese d’esercizio si riduce, per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA3, del fattore di cui all’articolo 16 capoverso 4.

II

Gli allegati 2.1, 2.2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 7, 38, 41–43, 45 e 46d)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.8

  • 2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

1.1.2023−31.03.2024

Dall’1.4.2024

Contributo di base (fr.)

2–5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

440

420

30–<100 kW

330

330

N. 2.9

  • 2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza

1.1.2023−31.03.2024

Dall’1.4.2024

Contributo di base (fr.)

2–5 kW

200

0

>5 kW

0

0

Contributo legato alla potenza (fr./kW)

<30 kW

400

380

30–<100 kW

300

300

≥100 kW

270

270

N. 6

«Convertitore» è sostituito con «Inverter».

(art. 53 e 61)

Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici

N. 3, frase introduttiva

  • Il calcolo della redditività si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell’impianto:

(art. 46t, 63, 83, 87m e 87zter)

Calcolo dei costi scoperti

N. 2

2 Calcolo per gli impianti idroelettrici

  • 2.1 Nel calcolo della redditività aziendale il costo medio ponderato del capitale può derogare dal tasso d’interesse calcolatorio di cui all’allegato 3.

  • 2.2 Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:

    • a) i costi per l’energia che le eventuali pompe d’alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato;

    • b) i costi legati alla sostituzione dell’accumulo di acqua;

    • c) i canoni per i diritti d’acqua;

    • d) le imposte dirette.

  • 2.3 Se l’impianto idroelettrico necessita di una concessione, i deflussi di denaro computabili vanno considerati per il periodo di concessione restante.

  • 2.4 Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta dei valori attesi dello scenario dei prezzi e del volume d’acqua per il progetto sulla base di un scenario dei prezzi medio e un volume d’acqua medio nonché ulteriori ricavi.

  • 2.5 Il richiedente deve motivare dettagliatamente e attestare le ipotesi formulate nel calcolo della redditività presentato.

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