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AS 2023 765

Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 55 cpv. 3

3 Il Dipartimento è competente della conclusione dell’accordo internazionale di cui all’articolo 34 capoverso 3 lettera a LENu in caso di esportazione di scorie a bassa e media attività a scopo di condizionamento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr