AS 2023 765
Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:
Art. 55 cpv. 3
3 Il Dipartimento è competente della conclusione dell’accordo internazionale di cui all’articolo 34 capoverso 3 lettera a LENu in caso di esportazione di scorie a bassa e media attività a scopo di condizionamento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |