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AS 2023 766

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1 lett. a

1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:

  • a. è del mestiere (art. 8) o ha superato le parti dell’esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza nelle quali sono verificate le competenze relative alla sicurezza;

Art. 34 cpv. 1

1 L’Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr