AS 2023 766
Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 1 lett. a
1 L’autorizzazione di controllo è accordata a una persona che effettua sotto la propria responsabilità controlli di impianti se:
a. è del mestiere (art. 8) o ha superato le parti dell’esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza nelle quali sono verificate le competenze relative alla sicurezza;
Art. 34 cpv. 1
1 L’Ispettorato vigila sugli altri organi di controllo come anche sui titolari di un’autorizzazione generale d’installazione o di un’autorizzazione sostitutiva. Assiste gli altri organi di controllo nell’esecuzione della sorveglianza sul controllo degli impianti e può ordinare i provvedimenti necessari al riguardo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |