AS 2023 768
Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l’allegato 1.
Titolo prima dell’art. 35
Sezione 7: Sorveglianza e protezione dalle ciberminacce
Inserire prima del titolo della sezione 8
Art. 39a Protezione dalle ciberminacce
1 Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle ciberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.
2 Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.
3 Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |