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AS 2023 768

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 giugno 20211 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 Ai gasdotti costruiti per una pressione d’esercizio massima fino a 5 bar si applicano soltanto gli articoli 2, 3 capoversi 1 e 2, 39a nonché l’allegato 1.

Titolo prima dell’art. 35

Sezione 7: Sorveglianza e protezione dalle ciberminacce

Inserire prima del titolo della sezione 8

Art. 39a Protezione dalle ciberminacce

1 Gli esercenti adottano misure volte a proteggere adeguatamente dalle ciberminacce i loro impianti di trasporto in condotta.

2 Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.

3 Pubblicano le direttive su un sito Internet liberamente accessibile. Tali direttive possono essere consultate gratuitamente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr