AS 2023 769
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 marzo 20151 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoverso 3, 9 capoversi 2 e 4, 12 capoverso 2 e 31 capoverso 1 della legge del 13 giugno 20082 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, 1 bis e 2
1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento dell’ammontare totale per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
1bis L’esercente di un impianto nucleare in fase di disattivazione può chiedere all’Ufficio federale dell’energia (UFE) che a tale impianto sia applicato l’importo di copertura di cui al capoverso 1 se non vi si trovano più elementi di combustibile. L’UFE statuisce mediante decisione e determina la data di riferimento a partire dalla quale si applica l’importo ridotto.
2 L’importo di copertura ridotto di cui ai capoversi 1 e 1bis si applica anche quando due o più impianti di questo genere sono considerati alla stregua di un unico impianto in virtù dell’articolo 2 lettera a LRCN.
Art. 4 cpv. 4 lett. d
L’importo di base ammonta a 70 milioni di euro:
d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione ai quali si applica l’importo di copertura ridotto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis.
Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari
(art. 12 LRCN)
1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.
2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
3 I contributi che gli esercenti di impianti nucleari ai quali si applica l’importo di copertura ridotto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono alla somma del premio della Confederazione di cui all’allegato 1, calcolato pro rata dall’inizio dell’anno fino alla data di riferimento per la riduzione dell’importo di copertura, e del premio della Confederazione di cui all’allegato 3, calcolato pro rata per il resto dell’anno.
4 L’UFE determina i contributi di cui al capoverso 3 prima della rispettiva data di riferimento.
Art. 9 cpv. 2
2 L’UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
Art. 10 cpv. 1bis
1bis Se l’importo di copertura per un impianto nucleare di cui all’articolo 2 capoverso 1bis è ridotto nel corso dell’anno, i fornitori della copertura privata comunicano all’UFE il premio per il resto dell’anno al più tardi 30 giorni prima della data di riferimento per la riduzione.
Art. 19 cpv. 2
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |