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AS 2023 773

AS 2023 773
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 38 Parte propria alla distribuzione

1 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta al:

  • a. 6 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 4720.99 franchi;

  • b. 0 per cento, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 4721 franchi.

2 Il supplemento per imballaggio per medicamenti soggetti a prescrizione medica ammonta a:

  • a. 9 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna non supera 7.99 franchi;

  • b. 16 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è compreso tra 8 franchi e 4720.99 franchi;

  • c. 300 franchi, se il prezzo di fabbrica per la consegna è superiore a 4721 franchi.

3 Il supplemento attinente al prezzo per medicamenti non soggetti a prescrizione medica ammonta all’80 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna.

4 La parte propria alla distribuzione per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi è fissata tenendo conto dei dosaggi e delle dimensioni dell’imballaggio a partire dal prezzo di fabbrica per la consegna medio dei generici o dal livello medio di prezzo dei medicamenti biosimilari. La determinazione della parte propria alla distribuzione è disciplinata dai capoversi 1–3.

5 La determinazione della parte propria alla distribuzione di cui al capoverso 4 avviene nell’ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione o dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità.

6 La parte propria alla distribuzione è fissata in modo uniforme per tutti i fornitori. L’UFSP può tenere conto di condizioni di distribuzione particolari.

Art. 38a cpv. 2

2 Il capoverso 1 si applica ai preparati originali, ai generici, ai medicamenti in co-marketing, ai preparati di riferimento e ai medicamenti biosimilari.

Art. 38f Sconto di prezzo su medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità che non rientrano nell’informazione professionale approvata o nella limitazione nell’ambito dell’articolo 71a capoverso 1 lettere a e c OAMal

Nel caso di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’elenco delle specialità deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.

II

Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023

La prima determinazione della parte propria alla distribuzione secondo l’articolo 38 capoverso 4 ha luogo il 1° luglio 2024. Per essa è determinante il livello medio di prezzo dei generici o dei medicamenti biosimilari del 1° aprile 2024. Per i principi attivi il cui primo generico o medicamento biosimilare è ammesso nell’elenco delle specialità il 1° maggio 2024 o il 1° giugno 2024, è determinante il livello di prezzo del generico o del medicamento biosimilare o il livello medio di prezzo dei generici o dei medicamenti biosimilari contenenti i medesimi principi attivi al 1° maggio 2024 o al 1° giugno 2024.

III

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 L’articolo 38 e la cifra II entrano in vigore il 1° luglio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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