AS 2023 776
AS 2023 776
Preambolo
L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF (OP PF)
decreta:
I
Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF è modificato come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutto il regolamento «compimento del 65° anno di età» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «raggiungimento dell’età di riferimento».
2 In tutto il regolamento, eccettuati gli articoli 102 e 103, «l’età ordinaria AVS» e «l’età ordinaria di pensionamento AVS» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «l’età di riferimento».
3 In tutto il regolamento, eccettuati gli articoli 107a, 107b, 107f e allegato 7«raggiungimento dell’età AVS» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «raggiungimento dell’età di riferimento».
Art. 1 cpv. 1
1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 29 novembre 20232 alla Cassa di previdenza del Settore dei PF.
Art. 4 Obiettivo di prestazioni ed età di riferimento
I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano sull’età di riferimento secondo l’articolo 13 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Art. 14 cpv. 2
2 Sono assicurate anche le persone occupate a titolo accessorio presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza del Settore dei PF e già assicurate obbligatoriamente per l’attività lucrativa principale oppure che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale.
Art. 17 Persone non ammesse nell’assicurazione
Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate:
a. per le quali è stato costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; se il contratto di lavoro è prorogato, l’obbligo di assicurazione inizia nel momento in cui è stata convenuta la proroga;
b. invalide nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della legge federale del 19 giugno 19594 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
c. che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP5;
d. i cui stipendi annui sono inferiori all’importo minimo conformemente all’articolo 7 LPP;
e. che hanno raggiunto l’età di riferimento;
f. non attive in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all’estero, se ne fanno domanda;
g. che esercitano un’attività accessoria presso un datore di lavoro quale organo di direzione nominato, se sono già obbligatoriamente assicurate per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo di professione principale.
Art. 18b Mantenimento dell’assicurazione dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
1 Se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oppure la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13b LPP6 è differita, in entrambi i casi fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.
2 Se la riscossione della prestazione di vecchiaia è differita, l’avere di vecchiaia è rimunerato conformemente all’articolo 36 capoverso 8.
Art. 19 cpv. 7
7 Se la persona assicurata esercita più attività nel Settore dei PF, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l’intero stipendio realizzato.
Art. 32b cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Un riscatto dopo il raggiungimento dell’età di riferimento entro i limiti dell’articolo 32 è consentito, se la persona assicurata:
b. al raggiungimento dell’età di riferimento ha mantenuto la previdenza per la vecchiaia o ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, in entrambi i casi ai sensi dell’articolo 18b.
Art. 35 cpv. 3
3 In caso di differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia di cui all’articolo 18b o di continuazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 18d, la persona assicurata deve pagare il proprio contributo di risanamento. Quest’ultimo è fatturato alla persona assicurata.
Art. 37 cpv. 3
3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora raggiunto l’età di riferimento ed è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione o inizia un’attività lucrativa indipendente, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).
Art. 38 cpv. 1
1 Se il suo stipendio viene ridotto dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare di volta in volta la quota della riduzione dello stipendio.
Art. 40 cpv. 1bis e 2bis
1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.
2bis Abrogato
Art. 42
La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia corrisponde all’importo della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ai sensi della LPP7; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 primo periodo.
Art. 46 cpv. 1
1 Le rendite per coniugi o conviventi ammontano:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento: a due terzi della rendita di invalidità assicurata;
b. al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicurata;
c. al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l’età di riferimento: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
Art. 48 cpv. 1
1 La rendita per orfani ammonta:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b. al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicurata; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 6 secondo periodo;
c. al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l’età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
Art. 49 cpv. 1, parte introduttiva e lett. e, nonché 2bis
1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente:
e. i fratelli e le sorelle.
2bis La persona assicurata può invertire l’ordine degli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere d ed e. La rispettiva dichiarazione deve essere inoltrata a PUBLICA entro 3 mesi dal decesso. Se la dichiarazione non viene inoltrata entro tale termine, il capitale garantito in caso di decesso viene versato secondo l’ordine ai sensi del capoverso 1.
Art. 49a Capitale supplementare garantito in caso di decesso
Se sussiste il diritto a una rendita ai sensi degli articoli 44 e 45 e l’avere di vecchiaia supera il valore in contanti delle prestazioni per superstiti al momento del decesso della persona assicurata, la parte eccedente sarà versata sotto forma di liquidazione unica in capitale all’avente diritto secondo l’articolo 44 capoverso 1 o l’articolo 45.
Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso
Il capitale garantito in caso di decesso destinato agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell’avere di vecchiaia al momento del decesso, ma al minimo all’importo di due rendite annuali per coniugi conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di una rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
Art. 51 cpv. 4
4 In caso di pensionamento prima del raggiungimento dell’età di riferimento il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento.
Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità
1 L’entità della rendita di invalidità dipende dal grado di invalidità ai sensi della LAI8 e corrisponde a una quota percentuale dell’intera rendita di invalidità:
Grado d’invalidità ai sensi della LAI | Entità della rendita di invalidità |
|---|---|
0–39 % | 0,0 % |
40 % | 25,0 % |
41 % | 27,5 % |
42 % | 30,0 % |
43 % | 32,5 % |
44 % | 35,0 % |
45 % | 37,5 % |
46 % | 40,0 % |
47 % | 42,5 % |
48 % | 45,0 % |
49 % | 47,5 % |
50–69 % | corrisponde al grado d’invalidità 50–69 % |
70–100 % | 100 % |
2 L’adeguamento dell’entità della rendita di invalidità presuppone una modificazione del grado di invalidità ai sensi della LAI di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA9); è fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2.
Art. 57 cpv. 1, parte introduttiva
1 L’intera rendita di invalidità è calcolata secondo il tasso di conversione applicabile all’età di riferimento (all. 4). Fatto salvo l’articolo 99 capoverso 3, in caso di divorzio sono computati come avere di vecchiaia:
Art. 60 cpv. 4
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:
a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 5, tab. 1 e 2);
b. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età di riferimento, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 6, tab. 1 e 2); oppure
c. con il riscatto della riduzione (all. 5, tab. 3).
Art. 84 cpv. 2
2 Le persone assicurate che hanno raggiunto l’età di riferimento possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammesse nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l’articolo 33b LPP10 o differiscono la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13b LPP.
Art. 88 lett. i
In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:
i. informazioni concernenti la riscossione della prestazione di vecchiaia o d’invalidità, se la persona assicurata riceve o ha ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure riceve una rendita in seguito a invalidità parziale, necessarie per:
calcolare la possibilità di riscatto,
calcolare il guadagno da assicurare obbligatoriamente,
garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni in caso di riscossione sotto forma di capitale.
Art. 99 cpv. 5
5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure se una persona con invalidità o invalidità professionale raggiunge l’età di riferimento, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell’articolo 19g OLP11.
Art. 107i Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 2023:
Sistema di rendite lineare
1 Per le persone nate nel 1966 o anteriormente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alle prestazioni è disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2 Per le persone nate nel 1967 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, fatto salvo il capoverso 4 e l’articolo 52b capoversi 1 e 2, il diritto alle prestazioni è disciplinato secondo le disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il grado d’invalidità ai sensi della LAI12 subisce una modificazione inferiore ai cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA13);
b. il grado d’invalidità ai sensi della LAI subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali che, in base al calcolo secondo il nuovo diritto, porta:
in caso di un aumento, a una riduzione dell’entità della rendita di invalidità,
in caso di una riduzione, a un aumento dell’entità della rendita di invalidità.
3 Il capoverso 2 si applica anche alle persone, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.
4 L’entità della rendita di invalidità di persone nate nel 1992 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2024, è disciplinata dalle disposizioni regolamentari vigenti fino al 31 dicembre 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2031. Se in base al calcolo secondo il nuovo diritto l’entità della rendita di invalidità diminuisce, l’entità finora statuita rimane invariata fino a che il grado d’invalidità ai sensi della LAI non subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA); è fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2.
Art. 107j Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 2023: Età di riferimento della generazione di transizione
1 Per le donne della generazione di transizione, l’età di riferimento per stabilire il diritto alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 60 e il relativo calcolo è la seguente:
a. 64 anni per le donne nate nel 1960 o anteriormente;
b. 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961;
c. 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962;
d. 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963;
e. 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente.
2 Alle disposizioni rimanenti si applica l’età di 65 anni quale età di riferimento per le donne.
II
Gli allegati 2, 5 e 6 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
1° novembre 2023 | In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Karsten Bugmann |
(art. 27 cpv.2)
Quota della persona assicurata al contributo di risparmio (art. 24) e al premio di rischio (art. 26)
a. Piano standard per le persone impiegate fino al livello di funzione 9 e per le persone con compenso forfettario:
Graduazione delle età | Contributo di risparmio (art. 24) | Premio di rischio (art. 26) | Totale | Contributo di risparmio (art. 24) | più il premio di rischio |
|---|---|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 0,55 | 5,35 | 8,45 | (almeno 0,55 %) |
35–44 | 6,05 | 0,55 | 6,60 | 10,70 | |
45–54 | 9,45 | 0,55 | 10,00 | 16,75 | |
55–65 | 12,15 | 0,55 | 12,70 | 21,60 | |
66–70 | 4,80 | 4,80 | 8,45 |
b. Piano per i quadri 1 per le persone impiegate del livello di funzione 10–12:
Graduazione delle età | Contributo di risparmio
| Premio di rischio (art. 26) | Totale | Contributo di risparmio (art. 24) | più il premio di rischio |
|---|---|---|---|---|---|
22–34 | 4,80 | 0,55 | 5,35 | 8,45 | (almeno 0,55 %) |
35–44 | 6,05 | 0,55 | 6,60 | 10,70 | |
45–54 | 10,50 | 0,55 | 11,05 | 18,60 | |
55–65 | 13,15 | 0,55 | 13,70 | 23,45 | |
66–70 | 4,80 | 4,80 | 8,45 |
c. Piano per i quadri 2 per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13:
Graduazione delle età | Contributo di risparmio
| Premio di rischio (art. 26) | Totale | Contributo di risparmio (art. 24) | più il premio di rischio |
|---|---|---|---|---|---|
22–34 | 5,80 | 0,55 | 6,35 | 10,30 | (almeno 0,55 %) |
35–44 | 7,05 | 0,55 | 7,60 | 12,50 | |
45–54 | 11,50 | 0,55 | 12,05 | 20,50 | |
55–65 | 14,25 | 0,55 | 14,80 | 25,30 | |
66–70 | 5,80 | 5,80 | 10,30 |
(art. 60 cpv. 4 lett. a e c)
Rendita transitoria
Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita – riduzione a vita immediata
Riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia (art. 60 cpv. 4 lett. a)
Tabella 1: uomini
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 208.55 |
61 | 172.65 | |
62 | 134.20 | |
63 | 92.80 | |
64 | 48.20 | |
65 | 0.00 |
Tabella 2: donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 e anni successivi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 179.20 | 189.80 | 200.35 | 210.90 | 221.45 |
61 | 139.45 | 150.50 | 161.60 | 172.65 | 183.75 | |
62 | 96.55 | 108.20 | 119.85 | 131.45 | 143.10 | |
63 | 50.20 | 62.45 | 74.70 | 86.95 | 99.20 | |
64 | 0.00 | 12.90 | 25.85 | 38.75 | 51.65 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.
Spiegazione:
1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria percepita, se il beneficiario della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.
2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente all’ordinanza del 15 marzo 200114 sul personale del settore dei PF, gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.
Esempio 1:
La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all’anno (fr. 2320.– al mese). È ottenuta dall’età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.
Calcolo:
Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia
a. Uomini:
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
134.20 + (92.80 – 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = fr. 143.65
b. Donne (anno di nascita 1962):
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
119.85 + (74.70 – 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = fr. 125.95
Tabella 3:
Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. c)
Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita | ||
|---|---|---|
Età | Uomini | Donne |
60 | 22 571 | 21 346 |
61 | 22 060 | 20 807 |
62 | 21 543 | 20 261 |
63 | 21 019 | 19 707 |
64 | 20 490 | 19 147 |
65 | 19 954 | 18 581 |
Esempio 2:
La persona assicurata (anno di nascita 1962) va in pensione all’età di 62 anni e 3 mesi e ottiene una rendita transitoria.
Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento.
La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico.
Calcolo:
(Fattore secondo la cifra II × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico
a. Uomini:
valore in contanti all’età di 62 anni e 3 mesi:
21 543 + (21 019 – 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = fr. 36 909.75
b. Donne (secondo l’esempio con anno di nascita 1962):
valore in contanti all’età di 62 anni e 3 mesi:
20 261 + (19 707 – 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = fr. 30 412.80
(art. 60 cpv. 4 lett. b e 5)
Rendita transitoria
Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita – riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento
I. Riduzione a vita partire dal raggiungimento dell’età di riferimento (Art. 60 cpv. 4 lett. b)
Tabella 1: uomini
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 267.75 |
61 | 211.50 | |
62 | 156.60 | |
63 | 103.05 | |
64 | 50.85 | |
65 | 0.00 |
Tabella 2: donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 e anni successivi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 219.20 | 235.25 | 251.70 | 268.60 | 285.90 |
61 | 162.50 | 177.75 | 193.45 | 209.55 | 226.05 | |
62 | 107.05 | 121.60 | 136.50 | 151.80 | 167.55 | |
63 | 52.90 | 66.70 | 80.90 | 95.45 | 110.35 | |
64 | 0.00 | 13.10 | 26.55 | 40.35 | 54.55 |
La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.
Spiegazione:
1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.
2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente all’ordinanza del 15 marzo 200115 sul personale del settore dei PF, gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.
Esempio 1:
La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840 all’anno (fr. 2320.– al mese). È ottenuta dall’età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.
Calcolo:
Importo secondo le tabelle 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.
a. Uomini:
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
156.60 + (103.05 – 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = fr. 166.10
b. Donne (secondo l’esempio con anno di nascita 1962):
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
136.50 + (80.90 – 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = fr. 142.20
II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)
Il tasso per la riduzione posticipata all’anno (per la differenza tra il raggiungimento dell’età di riferimento e l’età di decesso)
a. Uomini
Età all’ottenimento della rendita di vecchiaia | 60 | 4,42 % |
61 | 4,59 % | |
62 | 4,77 % | |
63 | 4,97 % | |
64 | 5,21 % | |
65 | 0,0 % |
b. Donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 e anni successivi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 4,56 % | 4,55 % | 4,53 % | 4,52 % | 4,51 % |
61 | 4,73 % | 4,72 % | 4,71 % | 4,69 % | 4,68 % | |
62 | 4,90 % | 4,90 % | 4,89 % | 4,87 % | 4,86 % | |
63 | 5,10 % | 5,10 % | 5,09 % | 5,07 % | 5,06 % | |
64 | 0,00 % | 5,32 % | 5,30 % | 5,28 % | 5,27 % |
Esempio di calcolo:
Una persona assicurata va in pensione all’età di 62 anni e 3 mesi e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.– al mese. La persona assicurata muore all’età di 63 anni.
Calcolo/riduzione della rendita per coniugi o conviventi:
L’età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
🡪 Nel caso di un uomo di 62 anni e 3 mesi ammonta a 4,82 %.
Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l’età di riferimento.
🡪 La persona assicurata è deceduta all’età di 63 anni; la differenza tra l’età al decesso e l’età di riferimento è di 2 anni.
🡪 Il tasso di riduzione per il calcolo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento ammonta a 2 × 4,82 % = 9,64 %.
L’importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento va diminuito di questo tasso.
🡪Al raggiungimento dell’età di riferimento, la riduzione mensile in caso di pensionamento all’età di 62 anni e 3 mesi ammonta a fr. 166.10 (secondo l’all. 6 cifra I, es. 1 lett. a), importo che viene poi diminuito di fr. 16.00 (9,64 % di fr. 166.10). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 150.10.
La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5849.90 (fr. 6000 meno fr. 150.10), la rendita per superstiti a fr. 3899.95 (⅔ della rendita di vecchiaia ridotta).