Il progetto pilota dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ha lo scopo di analizzare e valutare se l’acquisizione di giorni di vacanza supplementari è uno strumento adeguato ai fini della flessibilizzazione del tempo di lavoro e se gli impiegati di tale Ufficio fanno uso di tale strumento.
AS 2023 787
Ordinanza del DFF concernente un progetto pilota dell’UFCL sull’acquisizione di giorni di vacanza supplementari
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 18a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),
ordina:
Art. 1 Obiettivo
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli impiegati dell’UFCL ad eccezione di apprendisti e praticanti universitari.
Art. 3 Partecipazione e autorizzazione
Entro il 31 gennaio dell’anno civile in corso, gli impiegati che partecipano al progetto pilota possono richiedere al proprio superiore cinque giorni di vacanza supplementari rispetto alle settimane cui hanno diritto in virtù dell’articolo 67 capoverso 1 OPers.
La richiesta di giorni di vacanza supplementari può essere rifiutata per i motivi seguenti:
a. saldo orario elevato;
b. lunga assenza già pianificata nell’anno civile in corso;
c. congedo non pagato approvato per l’anno civile in corso; oppure
d. motivi aziendali.
I giorni di vacanza supplementari autorizzati sono accreditati su un saldo vacanze distinto il 10 febbraio dell’anno civile in cui sono acquisiti.
Art. 4 Spese e deduzione dallo stipendio
Le spese per un giorno di vacanza acquisito sono calcolate sulla base dello stipendio annuale al momento dell’acquisizione dei giorni di vacanza, al quale vanno aggiunte la garanzia salariale secondo l’articolo 52a OPers, l’indennità di funzione, l’indennità speciale, l’indennità in funzione del mercato del lavoro, la compensazione del rincaro, l’indennità in contanti per l’orario di lavoro basato sulla fiducia e l’indennità di residenza, dividendo il risultato per il numero di giorni lavorativi nell’anno civile in corso.
Le spese per i giorni di vacanza vengono detratte dallo stipendio di febbraio dell’anno civile in cui sono acquisiti.
Art. 5 Fruizione
I giorni di vacanza supplementari autorizzati devono essere fruiti nell’anno in cui sono acquisiti.
Quando si prendono le vacanze, i giorni di vacanza acquisiti vengono detratti prioritariamente. Possono essere presi acquisendo singolarmente o consecutivamente giornate piene o mezze giornate.
Art. 6 Riduzione e restituzione
I giorni di vacanza acquisiti non possono essere ridotti.
In caso di uscita o di decesso, per i giorni di vacanza acquisiti e non fruiti è restituito l’importo corrispondente al prezzo di acquisto.
Art. 7 Equiparazione ai giorni di vacanza previsti nell’OPers
I giorni di vacanza acquisiti sono equiparati ai giorni di vacanza di cui all’articolo 67 capoverso 1 OPers per quanto riguarda:
a. la fruizione (art. 67 cpv. 2 e 3 OPers);
b. l’interruzione delle vacanze (art. 37 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20012 concernente l’ordinanza sul personale federale [O-OPers]);
c. la modifica del tasso di occupazione (art. 39 O-OPers);
d. il recupero di giorni di vacanza (art. 61 cpv. 2ter O-OPers).
Art. 8 Ripercussioni su altre prestazioni e contributi
La fruizione delle vacanze pagate non influisce:
a. sulle prestazioni in caso di malattia, infortunio, decesso e invalidità;
b. sui contributi alla Cassa pensioni e sul salario assicurato.
Art. 9 Entrata in vigore e validità
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e ha effetto sino al 31 dicembre 2025.
30 novembre 2023 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |