AS 2023 792
Ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 1° dicembre 20151 sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano è modificata come segue:
Titolo
Ordinanza del DFI
sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano
(ODMT)
Art. 2 Dichiarazioni di referti clinici
1 I referti clinici da dichiarare sono menzionati nell’allegato 1.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto clinico, i seguenti dati personali:
a. nome e cognome;
b. numero GLN (Global Location Number), se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
c. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d. indirizzo postale dell’azienda in cui lavorano;
e. numero d’identificazione delle imprese (IDI) e numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) dell’azienda in cui lavorano, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
3 Le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto clinico, i seguenti dati:
a. denominazione dell’istituzione, eventualmente del reparto e della funzione della persona dichiarante;
b. IDI e numero RIS dell’istituzione, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
c. nome e cognome della persona preposta a fornire informazioni (art. 12 cpv. 2 OEp);
d. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
e. indirizzo postale.
Art. 4 Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
1 I referti delle analisi di laboratorio da dichiarare sono menzionati nell’allegato 3.
2 I laboratori soggetti all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto delle analisi di laboratorio, i seguenti dati:
a. denominazione del laboratorio;
b. nome e cognome del capo laboratorio responsabile;
c. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d. indirizzo postale;
e. IDI e numero RIS del laboratorio, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
3 Devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto delle analisi di laboratorio, i seguenti dati sul medico committente:
a. nome e cognome;
b. numero GLN, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
c. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d. indirizzo postale dell’azienda in cui lavora il medico committente;
e. IDI e numero RIS dell’azienda in cui lavora il medico committente, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
Art. 4a
Abrogato
Art. 5a Dichiarazioni di referti epidemiologici
1 I referti epidemiologici da dichiarare sono menzionati nell’allegato 5.
2 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto epidemiologico, i seguenti dati personali:
a. nome e cognome;
b. numero GLN, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
c. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
d. indirizzo postale dell’azienda in cui lavorano;
e. IDI e numero RIS dell’azienda in cui lavorano, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica.
3 Le istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione devono trasmettere, insieme alla dichiarazione del referto epidemiologico, i seguenti dati:
a. denominazione dell’istituzione, eventualmente del reparto e della funzione della persona dichiarante;
b. IDI e numero RIS dell’istituzione, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
c. nome e cognome della persona preposta a fornire informazioni (art. 12 cpv. 2 OEp);
d. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
e. indirizzo postale.
Art. 6 cpv. 2 lett. d ed e
2 Devono trasmettere i seguenti dati:
d. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
e. indirizzo postale.
Art. 12 Modalità di dichiarazione per referti delle analisi di laboratorio
1 I referti delle analisi di laboratorio devono essere dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone di domicilio o di dimora della persona interessata. Se il luogo di domicilio o di dimora della persona interessata non è noto, il referto deve essere dichiarato al medico cantonale del Cantone in cui è stata eseguita l’osservazione.
2 I referti delle analisi di laboratorio di campioni ambientali devono essere dichiarati all’UFSP e contemporaneamente al medico cantonale del Cantone in cui è avvenuto il prelievo.
3 Le dichiarazioni elettroniche di referti delle analisi di laboratorio devono essere inviate esclusivamente all’UFSP; quest’ultimo le inoltra senza indugio al medico cantonale competente.
II
1 Gli allegati 1−3 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
(art. 3 cpv. 1)
Dichiarazioni complementari di referti clinici
N. 1
Abrogato
N. 2−4
Per ogni osservazione, la colonna «Informazioni sulla persona interessata» è completata come segue:
− numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica
(art. 4 cpv. 1)
Dichiarazioni di referti delle analisi di laboratorio
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 3»
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
N. 2−51
Per ogni osservazione, la colonna «Informazioni sulla persona interessata» è completata come segue:
− numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica
N. 1, 10, 11, 30, 31a, 34, 37 e 38
Osservazione | Criteri di dichiarazione | Termine di dichiarazione | Informazioni sul referto delle analisi di laboratorio | Informazioni sulla persona interessata | Inoltro dei campioni | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referti che sono superiori all’entità attesa per un determinato periodo di tempo o luogo o che potrebbero richiedere misure di protezione della salute pubblica* | 24 ore |
|
| I campioni vanno inoltrati al centro di riferimento indicato dall’UFSP. |
|
| Referto positivo* | 24 ore |
|
|
| |
Referto negativo* | 24 ore |
|
|
| ||
| Referto positivo* | 1 settimana |
|
| I campioni vanno inoltrati al centro di riferimento indicato dall’UFSP. |
|
Referto negativo* | 1 settimana |
|
|
| ||
| Referto positivo* | 24 ore |
|
| I campioni con risultato positivo alla PCR vanno inoltrati al centro di riferimento indicato dall’UFSP. |
|
Referto negativo* | 24 ore |
|
|
| ||
| Referto positivo* | 24 ore** |
|
| Una selezione di campioni va inoltrata al servizio indicato dall’UFSP. Su richiesta del medico cantonale, occorre inviare un campione per il sequenziamento a un servizio indicato dall’UFSP. |
|
Referto negativo* | 24 ore** |
|
|
| ||
| Referto positivo* | 24 ore |
|
| Gli isolati o i campioni con risultato positivo alla PCR vanno inoltrati al centro di riferimento indicato dall’UFSP. |
|
Referto negativo* | 24 ore |
|
|
| ||
| Referto positivo* | 24 ore |
|
| I campioni vanno inoltrati al centro di riferimento indicato dall’UFSP. |
|
Referto negativo* | 24 ore |
|
|
| ||
| Referto positivo | 1 settimana |
|
| ||
Referto negativo* | 1 settimana |
|
|
|
(art. 5a cpv. 1)
Dichiarazioni di referti epidemiologici
Osservazione | Criteri di dichiarazione | Termine di dichiarazione | Informazioni sull’osservazione soggetta all’obbligo di dichiarazione | Dichiarazione anche all’UFSP | Commenti |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥ 3 pazienti con referto positivo delle analisi di laboratorio per la VRE e legame epidemiologico | 24 ore* |
|
| Su richiesta del medico cantonale, informare sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’ospedale. Questo concerne in particolare:
|
| Rilevamento di un agente patogeno che rappresenta un rischio considerevole per la salute pubblica* | 24 ore |
|
| Su richiesta del medico cantonale, informare sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’ospedale. Questo concerne in particolare:
|
| Focolai o concentrazione di referti clinici e/o rilevamenti di agenti patogeni di particolare importanza che:
| 24 ore |
|
| Su richiesta del medico cantonale, informare sull’evoluzione della situazione epidemiologica nell’ospedale. Questo concerne in particolare:
|