Lexipedia

AS 2023 793

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 19−19b)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

  • Zurigo 399

  • Sciaffusa 18

  • Berna 235

  • Appenzello Esterno 9

  • Lucerna 93

  • Appenzello Interno 4

  • Uri 7

  • San Gallo 114

  • Svitto 31

  • Grigioni 48

  • Obvaldo 8

  • Argovia 130

  • Nidvaldo 9

  • Turgovia 52

  • Glarona 8

  • Ticino 94

  • Zugo 45

  • Vaud 181

  • Friburgo 58

  • Vallese 69

  • Soletta 54

  • Neuchâtel 41

  • Basilea Città 72

  • Ginevra 147

  • Basilea Campagna 57

  • Giura 17

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 20222 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

750

750

750

750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

350

350

350

350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

(art. 20−20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

  • Zurigo 250

  • Sciaffusa 11

  • Berna 147

  • Appenzello Esterno 7

  • Lucerna 59

  • Appenzello Interno 2

  • Uri 4

  • San Gallo 71

  • Svitto 20

  • Grigioni 31

  • Obvaldo 5

  • Argovia 80

  • Nidvaldo 6

  • Turgovia 32

  • Glarona 5

  • Ticino 58

  • Zugo 29

  • Vaud 112

  • Friburgo 36

  • Vallese 44

  • Soletta 33

  • Neuchâtel 26

  • Basilea Città 45

  • Ginevra 91

  • Basilea Campagna 36

  • Giura 10

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 20223 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

125

125

125

125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2022 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

525

525

525

525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e sono liberati trimestralmente.