AS 2023 794
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
La modifica del 22 settembre 20231 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 65dter Riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni: riesame dell’economicità dei medicamenti biosimilari
Nel quadro del riesame secondo l’articolo 65d capoverso 1, un medicamento biosimilare è considerato economico se il suo prezzo di fabbrica per la consegna è inferiore almeno di uno dei seguenti tassi percentuali al prezzo di fabbrica per la consegna del corrispondente preparato di riferimento praticato il 1° dicembre dell’anno del riesame:
a. 10 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari non supera in media 8 milioni di franchi all’anno;
b. 15 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari si situa in media tra 8 e 25 milioni di franchi all’anno;
c. 20 per cento, nella misura in cui nei tre anni precedenti l’anno del riesame il volume di mercato svizzero del preparato di riferimento e dei relativi medicamenti biosimilari supera in media 25 milioni di franchi all’anno.
Art. 65e cpv. 2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 67 cpv. 4bis
4bis Per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi si applica una parte propria alla distribuzione unitaria.
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2 L’articolo 67 capoverso 4bis entra in vigore il 1° luglio 2024.
8 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |