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AS 2023 798

Ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (OSIM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS è modificata come segue:

Ingresso

visto l’articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM);
visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM);
vista la legge federale del 20 dicembre 20194 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers);
visto l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 20206 sulla protezione dei dati (LPD),

Titolo prima dell’articolo 72a

Sezione 2: Sistema d’informazione Fit on Duty

Art. 72a Organo responsabile

L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Fit on Duty (sistema FoD) nell’ambito di un sistema pilota ai sensi dell’articolo 35 LPD.

Art. 72b Scopo

Il sistema FoD serve a raccogliere, valutare, monitorare e comunicare i dati concernenti le condizioni fisiche e psichiche nonché le prestazioni dei militari e del personale militare allo scopo:

  • a. di mantenere e migliorare la forma fisica, la capacità di prestazione e di resistenza nonché la salute;

  • b. di individuare precocemente gli stati di salute critici;

  • c. di prevenire incidenti, lesioni e danni alla salute;

  • d. di ricercare nuovi modelli di prevenzione nell’ambito della salute.

Art. 72c Principi applicabili al trattamento dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati di cui all’articolo 72d per effettuare una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, al fine di valutare lo stato di salute, le capacità fisiche, il potenziale di incidenti, di lesioni o di malattie delle persone di cui all’articolo 72b.

2 La partecipazione di queste persone al sistema FoD è facoltativa e richiede il loro consenso scritto.

Art. 72d Dati

I dati contenuti nel sistema FoD sono indicati nell’allegato 35a.

Art. 72e Raccolta dei dati

1 L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati:

  • a. presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

  • b. dai sistemi d’informazione seguenti:

    1. PISA,

    2. MEDISA.

2 La raccolta di dati dal sistema MEDISA richiede l’approvazione del medico in capo dell’esercito.

Art. 72f Comunicazione dei dati

Mediante un accesso in linea e servendosi di un’interfaccia automatizzata, l’Aggruppamento Difesa comunica alle seguenti autorità i dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nel quadro del progetto pilota:

  • a. l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), principalmente per le finalità di cui all’articolo 72b lettere a–c;

  • b. Armasuisse S+T, principalmente per la finalità di cui all’articolo 72b lettera d.

Art. 72g Conservazione dei dati

1 I dati contenuti nel FoD sono conservati per al massimo 5 anni a partire dalla loro raccolta.

2 Ogni partecipante al sistema FoD può richiedere in qualsiasi momento che i dati nel sistema FoD che lo riguardano siano distrutti. I dati devono essere distrutti entro 30 giorni.

3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere conservati in forma anonima.

4 I dati considerati di valore archivistico devono essere trasmessi all’Archivio federale.

Art. 78 cpv. 3

3 Gli articoli 72a–72g hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

Sistema d’informazione

Disposizioni LSIM/OSIM

Organo titolare della protezione dei dati

Sistema FoD

Sistema d’informazione Fit on Duty

Art. 72a–72g OSIM,
allegato 35a OSIM

Comando Istruzione
(Cdo Istr)

III

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 35a secondo la versione qui annessa.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

29 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

(art. 72d)

Dati del FoD

  1. Cognome

  2. Nome

  3. Sesso

  4. Data di nascita, età

  5. Luogo d’origine

  6. Indirizzo

  7. Comune di domicilio

  8. Numero di telefono

  9. Indirizzo e-mail

  10. Numero AVS

  11. Numero d’identificazione personale

  12. Lingua

  13. Dati relativi al reclutamento (luogo, ciclo, data, numero di partecipanti, dati relativi all’idoneità)

  14. Incorporazione, unità, formazione

  15. Servizio presso

  16. Date del servizio

  17. Grado

  18. Funzione

  19. Dati relativi alla forma fisica e mentale, alle prestazioni, alla resistenza e alla salute, incluse le relative modifiche

  20. Stato di salute generale

  21. Anamnesi, con il risultato (stato, misure del corpo comprese [altezza, peso, indice di massa corporea, circonferenza addominale])

  22. Parametri della frequenza cardiaca

  23. Diverse temperature corporee

  24. Parametri di accelerazione dell’attività fisica

  25. Qualità e quantità del sonno

  26. Percezione dello stato fisico e psichico

  27. Saturazione di ossigeno (solo per scopi di ricerca secondo l’art. 39 LPD)

  28. Eloquio (solo per scopi di ricerca secondo l’art. 39 LPD)

  29. Dati di geolocalizzazione (solo per scopi di ricerca secondo l’art. 39 LPD)

  30. Dati antropometrici

  31. Dati relativi alle prestazioni sportive