AS 2023 804
Legge federale
concernente l’accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici
(Modifica della legge federale sull’energia e della legge sul Tribunale federale)
del 16 giugno 2023
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 23 gennaio 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 3 marzo 20232,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 30 settembre 2016 RS 730.0 sull’energia
Art. 71c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023 (produzione di elettricità supplementare mediante impianti eolici)
1 Agli impianti eolici d’interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera la potenza installata supplementare complessiva di tali impianti rispetto al 2021 non è pari a 600 MW, le condizioni seguenti:
a. il Cantone è competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia e delle autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse;
b. le decisioni concernenti l’autorizzazione edilizia e le altre autorizzazioni di cui alla lettera a sono impugnabili mediante ricorso soltanto al tribunale cantonale superiore conformemente all’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale;
c. la decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale;
d. le autorità di grado superiore giudicano entro un congruo termine e, per quanto possibile, nel merito.
2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vi sia un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato, se:
a. la competenza cantonale è prevista da un atto normativo sottostante a referendum;
b. tale atto normativo è stato adottato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il richiedente può esigere che l’autorità precedentemente competente giudichi la domanda o il ricorso.
4 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, nonché alle eventuali procedure di ricorso, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo.
2. Legge del 17 giugno 2005 RS 173.110 sul Tribunale federale
Art. 83 lett. z
Il ricorso è inammissibile contro:
z. le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d’interesse nazionale secondo l’articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 20164 sull’energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 giugno 2023 Il presidente: Martin Candinas | Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023 La presidente: Brigitte Häberli-Koller |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2023.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2024.
15 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |