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AS 2023 807

AS 2023 807
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 4 lett. c n. 2

L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni prescritte dai chiropratici autorizzati ai sensi dell’articolo 44 OAMal o dalle organizzazioni di chiropratica autorizzate ai sensi dell’articolo 44a OAMal:

  • c. mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici:

    1. i prodotti del gruppo 09.02 Apparecchi per la modulazione elettrica neuromuscolare transcutanea e percutanea,

Art. 4a cpv. 1 lett. c

1 L’assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:

  • c. sostituzione di un medicamento prescritto dal medico con un medicamento meno caro con il medesimo principio attivo;

Art. 9b cpv. 1 lett. b

1 I dietisti autorizzati ai sensi dell’articolo 50a OAMal e le organizzazioni di dietetica autorizzate ai sensi dell’articolo 52c OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o su mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:

  • b. obesità (indice di massa corporea ≥ 30 kg/m2) e sovrappeso (indice di massa corporea ≥ 25 kg/m2), con malattia conseguente che può essere favorevolmente influenzata dalla riduzione del peso;

Art. 12a lett. f, g, k e q

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • f. Vaccinazione contro gli pneumococchi

Come vaccinazione di base secondo il Calendario vaccinale 2023.

Vaccinazione delle persone con maggiore rischio d’infezione invasiva secondo il Calendario vaccinale 2023, ma solo fino al compimento dei 5 anni nonché per le persone a partire dai 65 anni.

Vaccinazione complementare delle persone a partire dai 65 anni secondo le «Raccomandazioni complementari dell’UFSP e della CFV sulla vaccinazione contro gli pneumococchi del 30 ottobre 2023»2.

  • g. Vaccinazione contro i meningococchi (sierogruppi ACWY e B)

Come vaccinazione complementare secondo le «Raccomandazioni complementari dell’UFSP e della CFV sulla vaccinazione contro le malattie invasive da meningococco del 6 novembre 2023»3.

Come vaccinazione per le persone con maggiore rischio di malattia e per la profilassi post-esposizione secondo il Calendario vaccinale 2023.

Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d’età.

Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

  • k. Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)

  1. Secondo il Calendario vaccinale 2023:

    • a. vaccinazione di base delle ragazze dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 15° anno di età;

    • b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età;

    • c. vaccinazione complementare degli uomini dal compimento del 20° anno di età al compimento del 27° anno di età.

  2. Vaccinazione di base dei ragazzi e degli uomini dal compimento dell’11° anno di età al compimento del 20° anno di età secondo le «Raccomandazioni dell’UFSP e della CFV sulla vaccinazione contro i virus del papilloma umano del 6 novembre 2023»4.

  3. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

    • a. l’informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle Raccomandazioni dell’UFSP e della CFV secondo il numero 1 è garantita;

    • b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata;

    • c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori-malattie sono definiti;

    • d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

  4. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.

  • q. Vaccinazione contro i rotavirus

Secondo le «Raccomandazioni dell’UFSP e della CFV sulla vaccinazione contro i rotavirus del 6 novembre 2023»5.

Art. 12b lett. e e i

L’assicurazione assume i costi delle seguenti misure di profilassi di malattie alle condizioni elencate:

Misura

Condizione

  • e. Mastectomia e/o annessectomia profilattica

Per le portatrici di mutazioni o delezioni del gene con un rischio di cancro al seno e/o di cancro dell’ovaia molto elevato, o per le donne con rischio individuale comparabile.

La condizione per l’assunzione dei costi è una consulenza genetica secondo l’articolo 12d lettera f. Oltre alla predisposizione genetica, occorre prendere in considerazione l’età della persona oggetto della consulenza nonché eventuali malattie tumorali già insorte in essa o nei suoi familiari di primo o di secondo grado.

Indicazione adattata al rischio e all’età secondo il «Documento di riferimento rischio familiare molto elevato di cancro al seno e dell’ovaia dell’UFSP del 2 novembre 2023»6.

  • i. Profilassi pre-esposizione a HIV

  1. Nell’ambito del programma SwissPrEPared.

  2. Indicazioni secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Profilassi pre-esposizione a HIV del 31 ottobre 2023»7.

La prestazione comprende il medicamento, le consultazioni mediche necessarie e le analisi di laboratorio secondo il documento di riferimento dell’UFSP «Profilassi pre-esposizione a HIV del 31 ottobre 2023».

  1. Le analisi microbiologiche di laboratorio sono rimborsate tramite importi forfettari.

  2. L’obbligo di assunzione delle prestazioni è subordinato all’onere della valutazione.

Se effettuata per motivi di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.

Art. 13 lett. bbis e bter

In caso di maternità, l’assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal8):

Misura

Condizione

  • bbis. Test del primo trimestre

Esame prenatale volto a valutare il rischio di trisomie 21, 18 e 13: in base alla misurazione della translucenza nucale nell’ecografia (tra la 12a e la 14a settimana), alla determinazione della PAPP-A e della ß-hCG libera nel sangue della madre, nonché ad altri fattori materni e fetali.

Previa informazione secondo l’articolo 23 della legge federale del 15 giugno 20189 concernente gli esami genetici sull’essere umano (LEGU), previo consenso secondo l’articolo 5 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU.

Prescrizione e misurazione della translucenza nucale solo da parte di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 Ultrasuoni in gravidanza (SSUM), riveduto il 15 marzo 201210.

Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

  • bter. Test prenatale non invasivo (TPNI)

Per l’identificazione di una trisomia 21, 18 o 13.

A partire dalla 12a settimana di gravidanza.

Per le donne incinte presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13.

Determinazione del rischio e indicazione in caso di malformazioni visibili con l’ecografia secondo la comunicazione degli esperti n. 52 del 14 marzo 201811 della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), redatta dal Gruppo di lavoro dell’Accademia di medicina feto-materna e della Società svizzera di genetica medica.

Nelle gravidanze gemellari i TPNI mediante microarray o polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) sono esclusi dall’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione.

Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 6, 21 e 22 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta secondo gli articoli 5 e 25 LEGU e previa concessione degli altri diritti di autodeterminazione secondo gli articoli 7 e 8 LEGU.

Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna (programma di perfezionamento del 15 marzo 2012, riveduto il 16 febbraio 201712), di medici specializzati in medicina genetica e di medici con titolo di perfezionamento corrispondente al programma di formazione complementare del 28 maggio 1998 «Ultrasuoni in gravidanza SSUM», riveduto il 15 marzo 2012.

Analisi di laboratorio secondo l’elenco delle analisi (EA).

Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione.

Art. 34b cpv. 3 e 4

3 Per il confronto con i prezzi praticati all’estero, dal prezzo di fabbrica per la consegna praticato in Germania sono detratti i seguenti sconti dei fabbricanti secondo l’articolo 65bquater capoverso 2 OAMal:

  • a. sui preparati originali protetti da un brevetto in Germania: il 7 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto;

  • b. sui generici e sui preparati originali non più protetti da un brevetto in Germania: il 16 per cento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto.

4 Se il titolare dell’omologazione o l’UFSP è in grado di dimostrare che lo sconto effettivo dei fabbricanti diverge dallo sconto dei fabbricanti di cui al capoverso 3, si detrae lo sconto effettivo dei fabbricanti.

Art. 43 cpv. 1 lett. b e 2 lett. b

1 Le analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono essere eseguite solo nei laboratori:

  • b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 28 LEGU13.

2 Singole analisi del capitolo «Genetica» dell’elenco delle analisi possono anche essere eseguite nei laboratori:

  • b. i quali, per tali analisi, hanno ottenuto un’autorizzazione secondo l’articolo 28 LEGU.

Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019 cpv. 3

3 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

II

Gli allegati 1–414 sono modificati.

III

Disposizione transitoria della modifica del 29 novembre 2023

Alle procedure di riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni secondo l’articolo 34d dell’anno 2023 che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 29 novembre 2023 sono pendenti presso l’UFSP si applica l’articolo 34b capoverso 2 lettera a nella versione del 19 aprile 202315.

IV

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

2 L’articolo 12b lettera i entra in vigore il 1° luglio 2024.

3 L’articolo 12b lettera i ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

4 La durata di validità dell’articolo 12a lettera n numero 2 è prorogata sino al 30 giugno 2024.

5 La durata di validità dell’articolo 35 nella versione della modifica del 22 settembre 202316 è prorogata sino al 31 dicembre 2024.

29 novembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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