AS 2023 810
Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sull’organizzazione del Consiglio federale è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1
1 I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati in uno dei seguenti modi:
a. dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione a mano o con una firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle)2;
b. dalla Cancelleria federale con un sigillo elettronico regolamentato secondo l’articolo 2 lettera d FiEle, intestato al Consiglio federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 2024.
8 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |