AS 2023 811
AS 2023 811
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029 e 1008.9027
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1008.
| Fonio (Digitaria spp.) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 6.— |
1008.
| Quinoa (Chenopodium quinoa) | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 6.— |
1008.
| Altri cereali | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 6.— |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
18 dicembre 2023 | Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: Isabelle Emmenegger |