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AS 2023 823

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 82 cpv. 3bis e 4

3bis L’USAV può avvalersi di esperti, come specialisti delle autorità cantonali, scienziati e specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle per:

  • a. tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione;

  • b. la valutazione delle domande e dei risultati delle verifiche funzionali.

4 Esso rilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.

Art. 83

Abrogato

II

L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:

N. 1.3

Eliminare la voce «DFI Commissione per gli impianti di stabulazione».

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr