AS 2023 823
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 82 cpv. 3bis e 4
3bis L’USAV può avvalersi di esperti, come specialisti delle autorità cantonali, scienziati e specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle per:
a. tutte le questioni relative all’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione;
b. la valutazione delle domande e dei risultati delle verifiche funzionali.
4 Esso rilascia l’autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.
Art. 83
Abrogato
II
L’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue:
N. 1.3
Eliminare la voce «DFI Commissione per gli impianti di stabulazione».
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |