Lexipedia

AS 2023 825

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «indicazioni di cui all’articolo 3 OID» è sostituito con «indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 OID».

Art. 2 lett. c n. 1 e m

Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali:

  • c. selvaggina: mammiferi terrestri e uccelli che vivono allo stato libero o in recinti; non sono ammessi per la produzione di derrate alimentari:

    • l. Concerne soltanto il testo tedesco

  • m. rane.

Art. 9 cpv. 3

Abrogato

Art. 10 cpv. 1 lett. e

1 Nell’elenco degli ingredienti dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne gli ingredienti carnei devono essere indicati nel seguente modo:

  • e. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 Denominazione specifica

La denominazione specifica per i prodotti della pesca comprende:

  • a. l’indicazione della specie animale, con la denominazione comune e la denominazione scientifica per i prodotti di cui all’allegato I lettere a–c del regolamento (UE) n. 1379/20132;

  • b. la denominazione «prodotto della pesca» o una denominazione usuale nel ramo.

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e nota a piè di pagina

L’etichettatura dei prodotti di cui all’allegato I lettere a–c ed e del regolamento (UE) n. 1379/20133 deve contenere, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 OID4, le seguenti indicazioni:

Art. 21 lett. d–g

Sono ammessi come derrate alimentari i gasteropodi terrestri delle seguenti specie:

  • d. famiglia degli acatinidi (Achatinidae);

  • e. famiglia degli elicidi (Helicidae);

  • f. famiglia delle Hygromiidae;

  • g. famiglia delle Sphincterochilidae.

Art. 21a Generi di rane ammessi

Sono ammesse come derrate alimentari le rane dei seguenti generi:

  • a. generi Rana e Pelophylax della famiglia dei Ranidae;

  • b. generi Fejervarya, Limmonectes e Hoplobatrachus della famiglia dei Dicroglossidae.

Art. 22 cpv. 1

1 Le cosce di rana sono le parti posteriori di rane dei generi di cui all’articolo 21a.

Art. 39 cpv. 1

1 I prodotti a base di latte sono prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte o dall’ulteriore lavorazione di prodotti a base di latte che possono contenere ingredienti specifici di un determinato prodotto o processo di produzione.

Art. 50 cpv. 4

Abrogato

Art. 51 Fabbricazione e trattamento del formaggio

1 Nella fabbricazione del formaggio, oltre ai componenti di cui all’articolo 50 capoverso 1 e agli altri componenti del latte, possono essere utilizzati soltanto:

  • a. colture di batteri acidolattici e aromatizzanti, incluse le colture speciali, lieviti e muffe;

  • b. coadiuvanti tecnologici, sale commestibile e sale commestibile iodato;

  • c. spezie, erbe aromatiche e funghi commestibili nonché le loro rispettive preparazioni aromatiche.

2 Per il trattamento del formaggio possono essere utilizzate altre sostanze oltre a quelle indicate al capoverso 1:

  • a. acqua;

  • b. siero di latte di cui all’articolo 79 e yogurt;

  • c. oli vegetali;

  • d. bevande spiritose di cui agli articoli 122–149 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle bevande, nonché vino, sidro, mosto, birra o aceto;

  • e. vinacce di birra, vino o mosto.

3 Per conferire sapore al formaggio è inoltre ammesso il processo di affumicatura.

Art. 52 cpv. 2

2 Il formaggio maturato è suddiviso secondo il tenore di acqua presente nel formaggio sgrassato (tafs) nei seguenti gradi di consistenza:

  • a. extra duro

fino a 500 g/kg;

  • b. duro

più di 480 e fino a 540 g/kg;

  • c. semiduro

più di 510 e fino a 650 g/kg;

  • d. molle

più di 630 g/kg.

Art. 53 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

2 Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 OID6 devono figurare:

  • a. l’utilizzo di ingredienti di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera c e di sostanze di cui all’articolo 51 capoverso 2 lettere d ed e, nonché l’affumicatura;

Art. 75 cpv. 3

3 La denominazione specifica deve essere completata con la menzione «non pastorizzato» se il burro o i grassi lattieri da spalmare sono fabbricati con materie prime o ingredienti non sottoposti a un trattamento termico secondo l’articolo 26 capoversi 2 e 3 ORI7.

Art. 93, frase introduttiva e lett. c

Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 3 OID8 devono essere completate come segue:

  • c. nel caso di uova liquide di cui all’articolo 57 capoverso 7 ORI9 deve essere apposta, oltre all’indicazione di cui alla lettera a, la dicitura «uova liquide non pastorizzate – da trattare nel luogo di destinazione», come pure la data e l’ora in cui sono state sbattute.

Art. 98 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 105b Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset