Lexipedia

AS 2023 826

Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sugli integratori alimentari è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 4 lett. b e 7 lett. f

1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».

4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

  • b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.

7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:

  • f. i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

Art. 6c Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

(art. 2 cpv. 3 lett. a e b nonché 5, 3 cpv. 4 lett. b e 7 lett. e)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti

Parte A: vitamine e sali minerali ammessi

N. 1 Vitamine

Sostituire la voce «Niacina» secondo la tabella seguente:

Vitamine e sali minerali

Quantità massime ammesse per adulti
per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), condizioni d’uso

Niacina

600 mg;

di cui 10 mg al massimo come acido nicotinico ed esanicotinato di inositolo (come somma)

Parte B: altre sostanze con restrizioni d’uso

N. 1 Aminoacidi

Sostituire le voci «L-isoleucina», «L-leucina» e «L-valina» secondo la tabella seguente:

Altre sostanze

Quantità massime ammesse per adulti
per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso

1 Aminoacidi

L-isoleucina

2200 mg

L-leucina

4000 mg

L-valina

2000 mg

N. 2 Altre sostanze senza aminoacidi

Sostituire la voce «Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)» secondo la tabella seguente:

Altre sostanze

Quantità massime ammesse per adulti
per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso

2 Altre sostanze senza aminoacidi

Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)

300 mg (calcolati come EGCG)

Non assumere se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde.

Non può essere assunto dalle donne in gravidanza e in allattamento e dai minori di 18 anni.

Non assumere a stomaco vuoto.

(art. 2 cpv. 6 nonché 5 cpv. 1 e 2)

Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze

N. 1 Vitamine

Inserire sotto la voce «Niacina» dopo «Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo»:

Nicotinamide riboside cloruro

N. 2 Sali minerali

Inserire sotto la voce «Magnesio» dopo «Cloruro di magnesio»:

Citrato-malato di magnesio

Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl) | Lexipedia | Lexipedia