AS 2023 826
Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sugli integratori alimentari è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, 4 lett. b e 7 lett. f
1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».
4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.
7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:
f. i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.
Art. 6c Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023
Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |
(art. 2 cpv. 3 lett. a e b nonché 5, 3 cpv. 4 lett. b e 7 lett. e)
Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti
Parte A: vitamine e sali minerali ammessi
N. 1 Vitamine
Sostituire la voce «Niacina» secondo la tabella seguente:
Vitamine e sali minerali | Quantità massime ammesse per adulti | Avvertenze (corsivo), condizioni d’uso |
|---|---|---|
… | ||
Niacina | 600 mg; di cui 10 mg al massimo come acido nicotinico ed esanicotinato di inositolo (come somma) | |
… |
Parte B: altre sostanze con restrizioni d’uso
N. 1 Aminoacidi
Sostituire le voci «L-isoleucina», «L-leucina» e «L-valina» secondo la tabella seguente:
Altre sostanze | Quantità massime ammesse per adulti | Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso |
|---|---|---|
1 Aminoacidi | ||
… | ||
L-isoleucina | 2200 mg | |
L-leucina | 4000 mg | |
… | ||
L-valina | 2000 mg |
N. 2 Altre sostanze senza aminoacidi
Sostituire la voce «Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)» secondo la tabella seguente:
Altre sostanze | Quantità massime ammesse per adulti | Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d’uso |
|---|---|---|
2 Altre sostanze senza aminoacidi | ||
… | ||
Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) | 300 mg (calcolati come EGCG) | Non assumere se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde. Non può essere assunto dalle donne in gravidanza e in allattamento e dai minori di 18 anni. Non assumere a stomaco vuoto. |
… |
(art. 2 cpv. 6 nonché 5 cpv. 1 e 2)
Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze
N. 1 Vitamine
Inserire sotto la voce «Niacina» dopo «Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo»:
Nicotinamide riboside cloruro
N. 2 Sali minerali
Inserire sotto la voce «Magnesio» dopo «Cloruro di magnesio»:
Citrato-malato di magnesio