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AS 2023 827

Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 25 novembre 20131 sugli additivi,

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 2013 sugli additivi è modificata come segue:

Art. 13d Disposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 1a, 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 1a cpv. 2 e 2 cpv. 1)

Lista degli additivi ammessi

Titolo della nota a piè di pagina

Lista degli additivi ammessi

(art. 1a cpv. 3 e 2 cpv. 1)

Gruppi di additivi

Titolo della nota a piè di pagina

Gruppi di additivi

(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 4 e 2 cpv. 1)

Lista di applicazione

Titolo della nota a piè di pagina

Lista di applicazione