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AS 2023 828

Ordinanza del DFI
sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari
(Ordinanza sugli aromi)
(Ordinanza sugli aromi)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 11 dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sugli aromi,

ordina:

I

L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sugli aromi è modificata come segue:

Art. 11c Disposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024

8 dicembre 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 4 cpv. 2 e 3 lett. b, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 1)

Elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse

(art. 4 cpv. 4, 5 cpv. 1)

Elenco delle sostanze vietate e quantità massime ammesse

2 Quantità massime ammesse di sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti in talune derrate alimentari composte e pronte al consumo a cui sono stati aggiunti aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti

Elenco 2, numero 2.5

Abrogato

Ordinanza del DFI<br />sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti nelle e sulle derrate alimentari<br />(Ordinanza sugli aromi) | Lexipedia | Lexipedia