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AS 2023 829

Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 8

8 Le attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto utilizzati per il trasporto o il deposito di una delle sostanze o dei prodotti menzionati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) che provocano allergie o altre reazioni indesiderate non possono essere utilizzati per il trasporto o il deposito di derrate alimentari che non contengono questa sostanza o questo prodotto, a meno che tali attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

Art. 25 cpv. 4

4 I prodotti surgelati devono essere preimballati. Costituiscono un’eccezione:

  • a. i prodotti greggi o intermedi, destinati alla trasformazione industriale o artigianale;

  • b. i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio destinati alla consegna diretta ai consumatori.

Titolo dopo l’articolo 27

(art. 3 cpv. 2 lett. b, 5 cpv. 1, 24 cpv. 2, 32 cpv. 6, 66 cpv. 3 e 4, 67 cpv. 1 e 2, 71 cpv. 1 e 74)

Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari

Numero 1.24 nota a piè di pagina

  • 1.24 Alimenti in polvere per lattanti e alimenti dietetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età inferiore ai sei mesi3

Cronobacter spp.

30

0

Non rilevabile in 10 g

SN EN ISO 22964

Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità

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