AS 2023 829
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari (ORI)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 8
8 Le attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto utilizzati per il trasporto o il deposito di una delle sostanze o dei prodotti menzionati nell’allegato 6 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) che provocano allergie o altre reazioni indesiderate non possono essere utilizzati per il trasporto o il deposito di derrate alimentari che non contengono questa sostanza o questo prodotto, a meno che tali attrezzature e i contenitori adibiti al trasporto non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.
Art. 25 cpv. 4
4 I prodotti surgelati devono essere preimballati. Costituiscono un’eccezione:
a. i prodotti greggi o intermedi, destinati alla trasformazione industriale o artigianale;
b. i prodotti surgelati nella vendita al dettaglio destinati alla consegna diretta ai consumatori.
Titolo dopo l’articolo 27
(art. 3 cpv. 2 lett. b, 5 cpv. 1, 24 cpv. 2, 32 cpv. 6, 66 cpv. 3 e 4, 67 cpv. 1 e 2, 71 cpv. 1 e 74)
Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari
Numero 1.24 nota a piè di pagina
| Cronobacter spp. | 30 | 0 | Non rilevabile in 10 g | SN EN ISO 22964 | Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità |