AS 2023 832
Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 4, primo periodo
Abrogato
Art. 14 cpv. 4, 6 e 7
4 Se la fornitura non avviene ogni giorno, il latte deve essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C e immagazzinato a tale temperatura.
6 Nel caso del latte vaccino, la prima mungitura può essere immagazzinata per due giorni civili al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione.
7 L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura.
Art. 16 cpv. 3
3 Dopo ogni viaggio, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati. Se viene fornito latte più volte al giorno e il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, è sufficiente una pulizia e una disinfezione giornaliera dopo diversi viaggi.
II
L’allegato 1 è modificato come segue:
Numero 1 Alimenti per animali vietati, undicesimo trattino «porro, cipolla, aglio e altre allioideae»
Abrogato
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.
8 dicembre 2023 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |