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AS 2023 832

Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella produzione lattiera è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 4, primo periodo

Abrogato

Art. 14 cpv. 4, 6 e 7

4 Se la fornitura non avviene ogni giorno, il latte deve essere raffreddato a una temperatura uguale o inferiore a 6 °C e immagazzinato a tale temperatura.

6 Nel caso del latte vaccino, la prima mungitura può essere immagazzinata per due giorni civili al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione.

7 L’addetto alla trasformazione del latte può fissare temperature di raffreddamento diverse per la fabbricazione di formaggi. La temperatura d’immagazzinamento non può però oltrepassare i 18 °C. Non appena la temperatura di immagazzinamento oltrepassa gli 8 °C la trasformazione deve effettuarsi al più tardi 24 ore dopo l’ultima mungitura.

Art. 16 cpv. 3

3 Dopo ogni viaggio, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati. Se viene fornito latte più volte al giorno e il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, è sufficiente una pulizia e una disinfezione giornaliera dopo diversi viaggi.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

Numero 1 Alimenti per animali vietati, undicesimo trattino «porro, cipolla, aglio e altre allioideae»

Abrogato

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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