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AS 2023 84

Codice civile svizzero

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 26 febbraio 20161;
visto il parere del Consiglio federale del 17 giugno 20162,

decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 395 cpv. 4

Abrogato

Art. 449c

J. Obbligo di comunicazione

1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

  1. all’ufficio dello stato civile se:

    • a. ha sottoposto una persona a curatela generale,

    • b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o

    • c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

  2. al Comune di domicilio se:

    • a. ha sottoposto una persona a curatela, o

    • b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

  3. all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:

    • a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,

    • b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o

    • c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;

  4. all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:

    • a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o

    • b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;

  5. all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.

2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo

2 ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr