AS 2023 84
Codice civile svizzero
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 26 febbraio 20161;
visto il parere del Consiglio federale del 17 giugno 20162,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 395 cpv. 4
Abrogato
Art. 449c
J. Obbligo di comunicazione
1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
all’ufficio dello stato civile se:
a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
al Comune di domicilio se:
a. ha sottoposto una persona a curatela, o
b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:
a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,
b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o
c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:
a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o
b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;
all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.
2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.
Art. 451 cpv. 2, secondo e terzo periodo
2 ... Il Consiglio federale provvede affinché le relative informazioni siano trasmesse in modo semplice, rapido e uniforme. A tal fine emana un’ordinanza.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2016 Il presidente: Jürg Stahl | Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2016 Il presidente: Ivo Bischofberger |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2017.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.
22 febbraio 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |