AS 2023 91
Decreto federale
sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
del 17 dicembre 2021
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191,
decreta:
I
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 130 cpv. 3ter e 3quater
3ter Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l’aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
II
1 Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021 Il presidente: Thomas Hefti | Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021 La presidente: Irène Kälin |
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 Il presente decreto è stato accettato dal popolo e dei Cantoni il 25 settembre 20223.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2024.
9 dicembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |