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AS 2023 91

Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20191,

decreta:

I

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 3ter e 3quater

3ter Per garantire il finanziamento dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale aumenta l’aliquota ordinaria di 0,4 punti percentuali, l’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali e l’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,1 punti percentuali, sempreché la legge sancisca il principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne nell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3quater I proventi degli aumenti di cui al capoverso 3ter sono devoluti integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

1 Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

La presidente: Irène Kälin
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 Il presente decreto è stato accettato dal popolo e dei Cantoni il 25 settembre 20223.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

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